
Con la sentenza n. 478/2025, il Tribunale di Prato (Sezione Lavoro) ha affrontato un tema centrale nel diritto del lavoro: la legittimità del licenziamento in caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore affetto da disabilità.
La decisione è particolarmente significativa perché qualifica il recesso come discriminatorio e quindi nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena.
Il caso concreto
Un operaio metalmeccanico, addetto alla saldatura, dopo una crisi epilettica viene dichiarato inizialmente inidoneo dal medico competente.
A seguito di impugnazione, l’organo collegiale riforma il giudizio: il lavoratore viene dichiarato parzialmente e temporaneamente idoneo, con alcune prescrizioni operative.
Nonostante ciò, l’azienda procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo incompatibili le limitazioni con l’organizzazione produttiva.
Inidoneità temporanea: perché non giustifica il licenziamento
Il Tribunale chiarisce un punto fondamentale:
L’inidoneità deve essere totale e permanente per integrare un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Nel caso esaminato, invece, il lavoratore era idoneo — sia pure con limitazioni temporanee.
Di conseguenza:
- non vi era impossibilità definitiva della prestazione;
- il recesso non poteva costituire l’extrema ratio;
- l’azienda avrebbe dovuto gestire le prescrizioni per il periodo indicato.
Obbligo di repêchage e accomodamenti ragionevoli
La sentenza valorizza il principio, ormai consolidato, secondo cui in presenza di disabilità il datore di lavoro deve:
- Verificare l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori;
- Adottare eventuali ragionevoli accomodamenti organizzativi;
- Dimostrare concretamente l’eventuale sproporzione dei costi.
Nel caso specifico, l’istruttoria ha dimostrato che:
- la postazione non era realmente isolata;
- le attrezzature rispettavano le prescrizioni;
- non erano necessari interventi strutturali radicali.
L’impossibilità organizzativa non è stata provata in modo adeguato.
Il licenziamento discriminatorio
Il Giudice ha qualificato il recesso come nullo per discriminazione legata all’handicap.
Questo comporta un passaggio decisivo:
la nullità opera direttamente per violazione della normativa antidiscriminatoria, senza necessità di provare un intento ritorsivo esclusivo.
Particolarmente rilevante è il richiamo al diritto alla riservatezza del lavoratore: il datore non può pretendere la comunicazione preventiva della patologia né fondare su tale omissione un giudizio negativo.
Le conseguenze della nullità
Applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 23/2015:
- ✔ Reintegrazione nel posto di lavoro
- ✔ Risarcimento pari alle retribuzioni maturate (minimo 5 mensilità)
- ✔ Versamento dei contributi previdenziali
- ✔ Pagamento delle differenze retributive
La tutela reintegratoria opera indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
Cosa cambia per le imprese
Questa decisione conferma che:
- La gestione delle inidoneità temporanee richiede prudenza.
- L’obbligo di repêchage deve essere concreto e documentato.
- Gli accomodamenti ragionevoli non sono una facoltà, ma un dovere.
- Il rischio di qualificazione discriminatoria è elevato in presenza di disabilità.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Prato rafforza un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela sostanziale del lavoratore con disabilità.
Il licenziamento per inidoneità non può trasformarsi in una scorciatoia organizzativa: prima del recesso, occorre dimostrare di aver valutato seriamente ogni soluzione alternativa.


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