Le persone a basso reddito possono beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito patrocinio”) ovvero dell’assistenza di un avvocato spese dello Stato al fine di essere rappresentate per agire o difendersi in giudizio.
1. Reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 12.838,01 (GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023 – l’importo tiene conto dell’aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 2020-2022 e pari al 9.4%.).
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (art. 77 D.P.R. n. 115/2002).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;
- si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
- nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
2. Gratuito Patrocinio in materia civile
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.
Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate, possono presentare domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
Dopo il provvedimento di ammissione, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati.
L’Avv. Simone Falusi è iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, in ambito civile, approntato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato. Per ulteriori informazioni contattaci
3. Gratuito Patrocinio in materia penale
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato al punto 1.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato in ambito penale:
- cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
- chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale: il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore
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Contattaci per verificare se hai diritto al patrocinio a spese dello Stato. Se possiedi i requisiti provvederemo noi a predisporre la documentazione per richiedere l’accesso al beneficio.
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