Le nuove norme introdotte in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (D.L. 231/2007 attuativo della direttiva 2005/60/Ce) stabiliscono nuovi criteri per quanto riguarda l’utilizzo di denaro contante e degli assegni.
Dal 1/5/2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro; inoltre gli assegni bancari, circolari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Le nuove norme, inoltre, precisano il concetto di “operazione frazionata”, cioè di una “operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Altra novità riguarda i moduli di assegni bancari e postali rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa che devono essere muniti della clausola di non trasferibilità. Su richiesta scritta del cliente e’ possibile ottenere il rilascio di moduli di assegni in forma libera, ma,in questo caso, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo la somma di 1,50 euro. In tale caso i dati identificativi dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso, possono essere comunicato all’amministrazione finanziaria.
E’ inoltre previsto, a pena di nullità dell’operazione, l’indicazione del codice fiscale del girante in occasione di ciascuna girata: non è quindi possibile effettuare la ‘girata in bianco‘.
Gli assegni emessi all’ordine del traente oppure contenenti l’intestazione “a me stesso” o “mio proprio” potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste e non potranno essere girati ad un terzo soggetto, né potranno circolare come assegni al portatore. I libretti di deposito o postali al portatore, non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 euro; eventuali libretti con un saldo pari o superiore a tale limite, ed esistenti al 30 aprile 2008, dovranno essere estinti, a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l’importo sopra menzionato, entro il 30 giugno 2009.
In caso di violazione delle nuove nome è prevista una sanzione amministrativa: l’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione pecuniaria compresa tra l’1% ed il 40% dell’intero importo trasferito. Obbligato al pagamento della sanzione e’ tanto il soggetto che ha effettuato il trasferimento, quanto colui che ha ricevuto la somma in contanti.
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