Mio padre ha una ditta da 40 anni e negli ultimi tre anni ha avuto dei grossi problemi con le banche, aveva dei castelletti e prestiti intestati alla ditta ma lui si è messo come garante(persona fisica). Nel caso di morte se noi figli e moglie dell’interessato non accettiamo l’eredità per i suoi debiti si rifanno su di noi o non accettando l’eredità non accettiamo nè crediti nè debiti. Un’altra informazione, 12 anni fa mio padre e mia madre, tramite atto di donazione, hanno dato a me e a mio fratello, tramite atto notarile, una casa, noi nuda proprietà e usufrutto loro: possono rivalersi sulla casa donata?
Con l’accettazione dell’eredità l’erede acquista sia i crediti che i debiti del defunto. Non è possibile separare i primi dai secondi. Se nell’eredità i debiti superano le poste attive probabilmente sarà conveniente non accettare l’eredità. Nel caso in cui si decida comunque di accettare l’eredità, per evitare che l’erede risponda con i suoi beni dei debiti del defunto, occorrerà accettare l‘eredità con beneficio d’inventario. Lo scopo di questo tipo di accettazione dell’eredità è quello di tenere distinti il patrimonio dell’erede da quello del defunto. Quindi, se non accetti l’eredità i debitori di tuo padre non possono pretendere niente da te, ma dovrai rinunciare anche all’eventuale attivo. Se accetti con beneficio d’inventario, dovrai pagare i debitori di tuo padre, ma nei limiti di quanto da quest’ultimo ricevuto in successione. L’accettazione con beneficio d’inventario è opportuna anche quando non si conosce l’ammontare dei debiti del de cuius (leggi defunto). Infatti, qualora i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, sarebbe chiamato a rispondere dei debiti del defunto anche con i suoi averi personali. Nel caso in cui, invece, si è avvalso del beneficio di inventario, allora sarà tenuto al pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con ed entro i limite del patrimonio ereditato.
Nel caso di rinuncia all’eredità si consideri anche che questa può essere impugnata da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.). Infatti, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia trattenere la donazione.
Quanto alla donazione della nuda proprietà: se, come dici, l’atto donativo risale a 12 anni fa non è più possibile per i creditori di tuo padre “annullare” questa donazione, poichè l’azione revocatoria (che è l’azione con cui il creditore può impugnare gli atti di disposizione con cui il debitore cerca di sottrarre loro dei beni su cui i creditori potrebbero soddisfare le loro ragioni) non può essere esercitata dopo il decorso di 5 anni dal compimento dell’atto.
Il tema in questione è stato affrontato anche in questi post, alla cui lettura si rimanda:
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