Non di rado capita che gli hotel, i residence o le case vacanza non rispecchiano quanto promesso: la struttura alberghiera, che sui siti internet o nei depliant pubblicitari appariva nuova ed impeccabile, risulta essere datata, sporca e priva di tutti quei servizi pure elencati nelle pubblicità.
Qualche volta è il ritardo dell’aero o la perdita dei bagagli a rovinare seriamente le tanto attese ferie.
La vacanza, dunque, seppur organizzata nel migliore dei modi, può essere rovinata per una serie di disservizi. In questi casi il Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79/2011) prevede che il turista possa chiedere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata.
Che cos’è il danno da vacanza rovinata
La vacanza è una pausa piacevole dopo un ben più lungo periodo di lavoro o studio. Quindi il danno da vacanza rovinata è, in primo luogo, quello che il turista subisce a causa dell’impossibilità di godere pienamente del periodo di soggiorno acquistato per problemi legati all’organizzazione dello stesso, del mezzo di trasporto o da altre cause che di fatto compromettono lo stato psicofisico del viaggiatore.
Il danno da vacanza rovinata racchiude tutti i disagi sopportati dal turista durante il soggiorno, a causa dell’organizzatore del viaggio, ovvero del tour operator, come ad esempio: l’annullamento del volo, o l’eccessivo ritardo nella partenza dello stesso; lo smarrimento o il danneggiamento dei bagagli, il ritardo nella consegna degli stessi; la mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, e così via) e la mancanza degli altri servizi descritti nel contratto, spiaggia non praticabile; le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente; mancato rispetto del pacchetto “all inclusive” o viaggio “tutto compreso”.
Tutte le informazioni riportate nei cataloghi e negli opuscoli informativi sono vincolanti per il tour operator e, quindi tutte le difformità riscontrate durante la vacanza danno diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Quali danni posso chiedere?
In tutti questi casi il turista ha diritto al risarcimento del danno sia patrimoniale (es. rimborso dei costi sostenuti) sia non patrimoniale, inteso come danno morale conseguente al non aver potuto godere pienamente della vacanza, come periodo di svago e di relax; anche in questi casi alla persona spetta un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità’ dell’occasione perduta.
Si tenga presente il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per inadempimento del contratto di viaggio, si prescrive, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Codice del Turismo:
- in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per i danni alla persona (salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 c.c.)
- in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona.
>>> Richiedi la nostra consulenza o assistenza