
1. Separazione
Che cos’è?
Con la separazione i coniugi non mettono fine al matrimonio, ma ne sospendono gli effetti. Solo con il divorzio infatti si ha lo scioglimento definitivo del rapporto matrimoniale; quindi la separazione è, di norma, il passaggio necessario per ottenere il divorzio: i coniugi non possono divorziare se non dopo che sia trascorso un certo periodo di tempo, prescritto dalla legge, dalla separazione legale.
Come di ottiene?
Esistono due tipologie di separazione, con tempi, costi e procedure diverse, a seconda del fatto che i coniugi siano o meno d’accordo non solo nel volersi separare, ma anche su tutte le condizioni che andranno a regolare la separazione. Nella prima ipotesi si parla di separazione consensuale, nella seconda di separazione giudiziale:
a) la separazione consensuale:
è la procedura più rapida e viene utilizzata quando i coniugi raggiungono un accordo su tutte le condizioni (personali e patrimoniali) della separazione, quali: affidamento dei figli minori (se presenti), assegno di mantenimento per i figli, eventuale contributo di mantenimento da parte di un coniuge a favore dell’altro, assegnazione della casa.
In questi casi l’accordo dei coniugi viene poi sottoposto al Tribunale per l’omologazione: il Tribunale quindi “convaliderà” la separazione solo dopo avere verificato che gli accordi dei coniugi non siano lesivi degli interessi dei figli minori, diversamente rifiuterà di omologare la separazione.
Il procedimento di separazione consensuale è snello e veloce: dopo il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunali i coniugi dovranno comparire davanti in una udienza davanti al Presidente del Tribunale per confermare i loro accordi, dopodiché il Tribunale emetterà il decreto di omologa della separazione. Di solito il tutto si conclude in pochi mesi.
E’ evidente quindi che, per evitare di incappare nel rifiuto del Tribunale di omologare la separazione, i coniugi devono rivolgersi alla consulenza e assistenza di un avvocato esperto nella redazione della domanda di separazione.
Il procedimento di separazione consensuale è snello e veloce: dopo il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunali i coniugi dovranno comparire davanti in una udienza davanti al Presidente del Tribunale per confermare i loro accordi, dopodiché il Tribunale emetterà il decreto di omologa della separazione. Di solito il tutto si conclude in pochi mesi.
E’ evidente quindi che, per evitare di incappare nel rifiuto del Tribunale di omologare la separazione, i coniugi devono rivolgersi alla consulenza e assistenza di un avvocato esperto nella redazione della domanda di separazione.
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b) la separazione giudiziale:
quando non è possibile trovare un accordo per una separazione consensuale, i coniugi, o anche uno solo dei due, possono chiedere la separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile o tale da recano grave pregiudizio all’educazione della prole, così recita l’art. 151 c.c. Quanto alla procedura, la separazione giudiziale introduce una causa vera e propria e quindi un procedimento più complesso ed articolato della separazione consensuale.
2. Divorzio
Che cos’è?
Con il divorzio si ottiene lo scioglimento definitivo del matrimonio (nel caso di matrimonio celebrato con rito civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui quest’ultimo sia “concordatario”, ovvero celebrato con rito religioso cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato Italiano).
Solo dopo il divorzio, quindi, i coniugi sono liberi di contrarre un nuovo matrimonio.
Come di ottiene?
Il divorzio può essere chiesto dai coniugi già separati, attraverso una di queste procedure:
a) divorzio congiunto:
con questa procedura i coniugi, già separati e che siano d’accordo tra loro, possono ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Occorre che i coniugi abbiano raggiunto una intesa su tutte le condizioni (personali e patrimoniali) del divorzio quali l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare, l’eventuale contributo per mantenimento di un coniuge.
Il procedimento di divorzio congiunto è molto veloce: dopo il deposito della domanda, i coniugi devono comparire in una sola udienza davanti al Presidente del Tribunale, per confermare la loro volontà di divorziare alle condizioni già concordate. Il procedimento si conclude con una sentenza. Per l’intero procedimento occorrono mediamente 3/4 mesi.
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b) divorzio giudiziale:
come per la separazione, quando i coniugi non trovano un’intesa sulle condizioni del divorzio o quando uno dei due coniugi non intende divorziare, il coniuge interessato può chiedere lo scioglimento del matrimonio, instaurando un procedimento contenzioso avanti al Tribunale.
Quando si può chiedere?
Il divorzio può essere chiesto quando dalla separazione è decorso un certo periodo di tempo prescritto dalla legge, ovvero:
- 6 mesi in caso di separazione consensuale
- 12 mesi in caso di separazione giudiziale
In entrambi i casi il termine decorre dalla data dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Anche se la separazione personale dei coniugi è la ragione più frequente per richiedere il divorzio, la legge prevede altre ipotesi in cui uno dei coniugi può chiedere il divorzio: – quando ci sia stata condanna dell’altro coniuge, anche per fatti commessi precedentemente al matrimonio, all’ergastolo o alla reclusione superiore ai quindici anni o per determinati gravi reati (come ad esempio il tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio); – quando l’altro coniuge straniero abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all’estero nuovo matrimonio; – quando il matrimonio non è stato consumato; quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 164/82.
3. Negoziazione Assistita da avvocati per la separazione ed il divorzio
In alternativa al ricorso in Tribunale la coppia che intende separarsi o divorziare può utilizzare il meccanismo che è stato introdotto nel 2014 (art. 6 del Decreto Legge 132/2014).
Si tratta della Negoziazione Assistita dagli avvocati. La parte che vuole separarsi o divorziare, attraverso l’avvocato, può invitare l’altro coniuge a trovare una intesa sulla separazione o divorzio.
L’accordo eventualmente raggiunto con questa procedura ha l’efficacia dei provvedimenti del Tribunale che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In sostanza, attraverso la Negoziazione Assistita le parti possono ottenere la separazione ed il divorzio senza dover passare per il Tribunale. La convenzione è annotata negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ciascun coniuge e sull’atto di matrimonio.
4. Revisione della condizioni di separazione e divorzio
Le condizioni che regolano la separazione o il divorzio, contenute nella sentenza o in un provvedimento di omologazione, possono essere, su richiesta anche di una sola parte, revocate o modificate dal Tribunale. La revisione delle condizioni può essere sia di natura economica (ad esempio può riguardare una modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento) sia riguardare l’affidamento dei figli.
I coniugi (o il coniuge) che intende chiedere una revisione delle condizioni della separazione o del divorzio può scegliere di ricorrere al Tribunale, oppure di avvalersi della Negoziazione assistita da un avvocato.