
Se il figlio nato al di fuori del matrimonio non è stato riconosciuto al momento della nascita da uno dei genitori naturali, può promuovere, a seconda dei casi, l’azione di riconoscimento di paternità o di maternità.
L’azione di promuove davanti al Tribunale il quale, all’esito del giudizio, emette una sentenza dichiarativa della filiazione, che ha gli stessi effetti del riconoscimento.
Se il figlio è minorenne l’azione può essere promossa dal soggetto che esercita la potestà genitoriale (madre o padre o tutore).
In caso di morte del figlio, l’azione di riconoscimento può essere promossa dai discendenti legittimi di quest’ultimo, ma solo entro due anni dalla morte
La prova della maternità e della paternità può essere data con ogni mezzo: non è comunque sufficiente, a tal scopo, la sola dichiarazione della madre o la sola esistenza di rapporti fra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento.
Peraltro, oggi è possibile richiedere analisi genetiche al fine di dimostrare la paternità e la maternità.