
La legge n. 219 del 10.12.2012 ha equiparato lo stato giuridico di tutti i figli. Pertanto oggi non vi sono più figli legittimi e figli naturali (i c.d. “illegittimi”), ma figli nati in costanza di matrimonio oppure fuori dal matrimonio.
Il riconoscimento quindi è un atto con cui i figli nati al di fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre oppure da entrambi: può essere fatto separatamente o congiuntamente dai genitori, anche se questi sono già uniti in matrimonio con un’altra persona.
Il riconoscimento può essere fatto con una dichiarazione inserita nell’atto di nascita, oppure, successivamente alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico davanti ad un notaio, con il testamento oppure ricorrendo al Giudice Tutelare.
Se il figlio ha compiuto sedici anni occorre il suo assenso per il riconoscimento: se minore di 16 anni occorre il consenso dell’altro genitore che abbia già eseguito il riconoscimento.
In caso di rifiuto a prestare detto consenso, l’altro genitore dovrà ricorrere al Tribunale per ottenere il riconoscimento. La mancanza di consenso, infatti, può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell’interesse del minore.
Un altro modo per ottenere il riconoscimento è dunque la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale che consente la costituzione del rapporto di filiazione in caso di assenza di volontà del genitore.
Infatti, nel 2006 la Corte Costituzionale (sentenza n. 50/2006) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 274 del Codice Civile: pertanto oggi il riconoscimento non è più un atto discrezionale del genitore naturale, ma è possibile costituire un rapporto giuridico di filiazione anche contro la volontà del genitore naturale che non riconosce il figlio.
Il figlio ha diritto di vedere costituito il suo rapporto di filiazione portando la prova biologica sulla paternità o maternità in giudizio.