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Rifiuto del Comune di “riconoscere” la sentenza straniera di divorzio

Ti trovi qui: Home / Separazione e Divorzio / Rifiuto del Comune di “riconoscere” la sentenza straniera di divorzio

19 Dicembre 2008 //  by Simone Falusi//  3 commenti

coniugiMia moglie ha la cittadinanza sia italiana che cubana ci siamo sposati in italia e succesivamente lei ha acquisito anche la cittadinanza italiana. Abbiamo deciso consensualmente di divorziare e lo abbiamo fatto a cuba. La sentenza è stata convalidata dall’ambasciata italiana a l’avana che ci ha detto per accellerare i tempi di consegnarla direttamente al comune di Roma dove viviamo. Il Comune non vuole registrare il divorzio sostenendo che essendo cittadini italiani ed essendoci sposati in italia non potevamo divorziare all’estero. Cosa dobbiamo fare?
Mario.

Risposta:  in base all’art.63 lettera g) del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) devono essere iscritte nei registri dello stato civile “le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio …”.
Inoltre – come esaminato anche nel post del 18/11/08 – in forza della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del nostro diritto internazionale privato, e precisamente al titolo IV, intitolato “efficacia di sentenze ed atti stranieri”, le sentenze, come anche gli atti di volontaria giurisdizione, sono riconosciuti nel nostro ordinamento senza la necessità di una sentenza di delibazione da parte del giudice dello Stato”. L’art. 67 della stessa Legge stabilisce inoltre che “In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d’appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti del riconoscimento…”
Da segnalare poi che l’art. 95 del D.P.R. 396/2000 ha previsto che “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”. Per qualcuno questa norma avrebbe abrogato implicitamente l’art. 67 della legge di riforma di diritto internazionale privato; in senso contrario può osservarsi però che l’art. 67 non compare tra le disposizione abrogate richiamate dall’art. 110 del nuovo ordinamento dello stato civile e non appare plausibile che una norma importante e speciale come l’art. 67 possa essere abrogata per implicito da una disposizione di carattere generale.
Quindi di fronte al rifiuto del comune di iscrivere la sentenza cubana nel registro dello stato civile, il rimedio potrebbe essere quello previsto dall’art. 67 sopra richiamato. Ma prima sarebbe certamente opportuno verificare se la sentenza emessa dallo stato cubano abbia i requisiti per ottenere il riconoscimento; infatti il riconoscimento automatico delle sentenze è CONDIZIONATO alla presenza dei requisiti espressamente determinati dalla legge 218/95, per la lettura dei quali si rimanda al post del 18/11/08. In particolare andrebbe verificato se il giudice cubano poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano.
Certo è che la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. (Cass. Civile Sez. I, sent. n. 16978 del 25-07-2006).

Categoria: Separazione e DivorzioTag: divorzio, riconoscimento, sentenza straniera

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. amedeo conte rosito

    30 Settembre 2011 alle 11:26

    mi sono sincerato dopo aver letto il vostro articolo ,vi ringrazio di questo prezioso suggerimento.amedeo conte rosito

    Rispondi
  2. avv. falusi

    26 Maggio 2010 alle 00:45

    Prima di iniziare un giudizio di delibazione, sarebbe utile conoscere per quale motivo il comune di Roma si rifiuta di iscrivere nei registri il provvedimento di divorzio straniero.

    Rispondi
  3. anna mariani

    5 Maggio 2010 alle 08:46

    volevo informazioni su un rifiuto del comune di roma (che mi chiedono un procedimento di delibazione) di accettare un divorzio rilasciato in USA state of Washington che a tuttti gli effetti è valido, visto che mio marito si è anche risposato in quel paese…….per favore che cosa comporta da parte mia questa delibazione in termini di tempo e spes economiche……grazie anticipatamente

    Rispondi

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