
Quando uno dei coniugi sostiene di tasca propria i costi per migliorare l’immobile di proprietà esclusiva dell’altro, non può pretendere di riavere indietro quanto speso. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28443 del 27 ottobre 2025, che ha respinto il ricorso di un marito intenzionato a ottenere un’indennità per l’aumento di valore dell’immobile o, in alternativa, il rimborso dei lavori eseguiti.
Il ricorrente sosteneva di essere “possessore” dell’immobile ai sensi dell’art. 1150 c.c., norma che consente al possessore di richiedere un’indennità per le migliorie. La Cassazione, però, ha escluso che il coniuge non proprietario possa qualificarsi come possessore o compossessore del bene.
Secondo i giudici, infatti, chi vive nell’immobile dell’altro coniuge gode soltanto di un diritto personale di godimento, derivante dal vincolo familiare. Si tratta di una detenzione qualificata, non assimilabile al possesso: un rapporto atipico fondato sulla vita familiare e non idoneo a far sorgere diritti restitutori o indennitari.
La Corte ha richiamato un orientamento ormai consolidato, già sviluppato in tema di convivenza more uxorio, e lo ha esteso anche ai rapporti matrimoniali. Il contributo economico del coniuge non proprietario – precisano gli Ermellini – trova titolo nel “negozio giuridico familiare” che regola la vita della coppia, non in un potere di fatto sul bene che possa essere equiparato al possesso.
Da qui la conseguenza: l’art. 1150 c.c. non può essere applicato. La norma è eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo; e poiché il diritto all’indennità per le migliorie spetta solo al possessore, il coniuge detentore (seppur qualificato) non vi ha accesso. Non riconosciuto il possesso, viene meno automaticamente anche la possibilità di ottenere un rimborso per le spese sostenute.
La Cassazione sottolinea inoltre che, nel matrimonio, già il Codice civile disciplina in modo specifico i doveri reciproci dei coniugi, comprese l’assistenza morale e materiale. Proprio per questo non è possibile ricorrere a strumenti pensati per situazioni diverse, come i rimedi possessori. L’assetto familiare stesso giustifica e assorbe l’apporto economico del coniuge non proprietario, senza generare diritti restitutori.
In sintesi, chi investe nella casa di proprietà del partner – sia durante la convivenza che nel matrimonio – lo fa senza poter contare, in seguito, su un diritto al rimborso


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