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Vizi dell’immobile e procedimento di ATP

Ti trovi qui: Home / Avvocati / Vizi dell’immobile e procedimento di ATP

21 Gennaio 2010 //  by Simone Falusi//  2 commenti

Ci siamo costruiti una bifamiliare con i miei suoceri, con tutti i criteri e regole di costruzioni. Dopo un anno la parete nord dell’immobile si è riempita di muffa colpendo principalmente la mansarda, le due camere dei figli (un orrore) e qualche altra stanza ma di lieve entità. Abbiamo contattato il geometra responsabile della costruzione e l’impresa edile. Dopo varie valutazioni e qualche tentativo di soluzione, la situazione non è cambiata. Sapendo che il geometra e la ditta sono responsabili,per legge,per 10 anni dell’immobile per le anomalie, come ci possiamo muovere sia a livello edilizio che legale?
Marino

Riposta:  il tema è stato già affrontato in vari post (vedi qui) alla cui lettura di rimanda. In estrema sintesi ricordo che a livello legale Ti puoi muovere chiedendo al Giudice un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP): si tratta di un procedimento molto rapido attraverso cui è possibile verificare le cause ed i danni relativi all’oggetto della verifica. A tale scopo il Tribunale nomina un consulente (CTU) con il compito di eseguire le verifiche richieste.

Di seguito si riportano i riferimenti normativi:

Art. 696c.p.c. (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale). Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita’ o la condizione di cose puo’ chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale (…)  L’accertamento tecnico di cui al primo comma puo’ comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

Art. 696-bis. c.p.c. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo’ essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e’ esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo’ chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Categoria: Avvocati, Proprietà e Condominio, Risarcimento danniTag: atp, Immobili, muffa, Risarcimento danni, vizi

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Stefano

    2 Giugno 2010 alle 13:37

    Vorrei sapere se è previsto avere un Atp per una cantina a spese dello stato poichè io nn ho reddito.

    Rispondi
    • avv. falusi

      9 Giugno 2010 alle 15:26

      Sì, è possibile.

      Rispondi

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