Egr. Avv. Falusi,
sono una Sua neo-collega. Le scrivo per avere un chiarimento. Dal codice delle assicurazioni non si capisce bene una cosa o, forse, non la capisco io, ossia, se io sono il danneggiato, la richiesta di risarcimento la invio alla mia assicurazione, id est della vettura di mia proprietà, ma se devo citare in giudizio qualcuno, chi cito? La mia società assicurativa o quella del danneggiante? E devo pure citare il danneggiante?
La ringrazio anticipatamente per la Sua risposta.
Cordiali Saluti.
Avv. Francesca C.
Risposta: con il D.Lgs. 7-9-2005 n. 209, (Codice delle Assicurazioni Private) è stata introdotta la c.d. procedura di indennizzo diretto che prevede un nuovo sistema risarcitorio dei danni conseguenti ad un sinistro stradale; in buona sostanza il sistema prevede che il danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dovrà rivolgersi non più all’assicurazione del soggetto che gli ha procurato il danno (come nelsisteme previegente della legge 990/69) ma direttamente alla propria compagnia assicuratrice; il comma 1 dell’art. 149, stabilisce infatti che “…i danneggiati devono rivolgere la loro richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato…”. Dunque, la richiesta non va rivolta all’assicuratore del responsabile civile, quanto, piuttosto, al proprio assicuratore. L’art. 150 demanda poi ad un successivo decreto attuativo la regolamentazione dettagliata dell’indennizzo diretto: tale decreto è rappresentato dal D.P.R. 254/2006 (in vigore dal 1/1/2007 ed applicabile ai sinistri vrificatisi dopo il 1/2/2007).
Bisogna aggiungere che la procedura di indennizzo diretto non si applica a tutti i sinistri stradali, ma solo ad alcune categorie (incidente che vede coinvolti due veicoli a motore assicurati per l’r.c.auto e con esclusione di qui sinistri da cui siano derivate lesioni alla persona di particolare gravità (invalidità permanente superiore al 9%); l’indenizzo diretto non trova applicazione quando sono coinvolti pedoni, ciclisti i beni immobili etc.). Laddove non trova appliazione l’indennizzo diretto, si applicherà la procedura “ordinaria” prevista ora dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private (richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del responsabilie civile).
In caso di esito infruttuoso della fase stragiudiziale il danneggiato che vuole agire in giudizio per il risarcimento del danno, deve proporre azione diretta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa…” (Art. 149 CdA). Quindi il danneggiante deve esercitare l’azione risarcitoria nei confronti della propria assicurazione, con esclusione di quella del veicolo del responsabile del sinistro.
Ma tale esclusione non riguarda il soggetto danneggiante. Si ritene, infatti, che la norma in questione, quando stabilisce che l’azione diretta debba essere proposta “solo nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, vuol dire che non si debba coinvolgere nel giudizio anche l’impresa del responsabile, “ma non ci si può spingere sino a sostenere che il giudizio risarcitorio non debba coinvolgere anche il responsabile. Infatti, se vi è un richiamo all’istituto dell’azione diretta, in quest’ultimo è sempre prevista come essenziale la partecipazione del responsabile, il quale anche nella previsione di cui all’art. 144, conserva la qualità di litisconsorte necessario” (Criscuolo M. in La R.C. Auto dopo la riforma delle Assicurazioni, Ed. Simone, Napoli 2006). L’art. 144 del D.lgs. 209/2005, al 3° comma, infatti impone che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.
Quindi nei casi in cui trova applicazione l’indennizzo diretto, il danneggiante dovrà esercitare l’azione diretta di risarcimento del danno contro la propria compagnia assicuratrice ed il responsabile civile del danno con esclusione della impresa assicuratrice di quest’ultimo.
Domenico Bellavia
E’ chiaro, però, che la norma così com’è lascia spazio a situazioni assurde: ipotizziamo che si chiami in giudizio la propria compagnia ed il responsabile, e che quest’ultimo avanzi domanda riconvenzionale, in questo caso l’attore iniziale chi deve chiamare in garanzia? la compagnia del convenuto in riconvenzionale? ed in forza di che?
Fortunatamente la cassazione ha detto che la procedura di risarcimento diretto è facoltativa, a mio avviso pare più sensato chiedere il risarcimento ad entrambe le compagnie e in caso di giudizio citare controparte e la sua assicurazione secondo l’iter tradizionale, comunque sono strategie personali, le compagnie stanno perdendo fior di quattrini con tale abnorme procedura, eppure continuano ad incentivarla, sembra che vogliano far disabituare i danneggiati a rivolgersi a professionisti esterni.