Cassazione Sentenza 10 aprile 2008 , n. 9435
il genitore risponde della sanzione prevista per la modifica tecnica del ciclomotore, quando commessa da minorenne, a meno che non dimostri di essersi adoperato affinché ciò non avvenisse. In materia di violazioni al codice della strada, la sanzione inerente la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, commessa dal minorenne, va ascritta a chi esercita la potestà genitoriale salvo che quest’ultimo riesca a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto; la prova di non avere potuto impedire il fatto deve fornita con la dimostrazione di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato.
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