• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary navigation
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Before Header

Telef.   05741823351

Facebook Twitter Linkedin Mail

Studio Legale Falusi

Avvocato Prato

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Mobile Menu

Menu

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Chiedi una Consulenza

Scopri come il nostro studio può aiutarti

0574 1823351

blog

Responsabilità civile e prescrizione: danni da incidente stradale risarcibili oltre il biennio

Ti trovi qui: Home / Risarcimento danni / Responsabilità civile e prescrizione: danni da incidente stradale risarcibili oltre il biennio

10 Dicembre 2008 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

martelloCassazione civile, SS.UU., sentenza 18.11.2008, n. 27337

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.

l’ar. 2947  c.c. prevede che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
“Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
“In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

La norma in questione in passato è stata interpretata nel senso che il risarcimento del danno derivante da incidente provocato da veicolo può essere richiesto oltre il biennio dall’evento, solo se il danno è la conseguenza di un reato penalmente perseguito. Pertanto solo il danneggiato che in occasione di un sinistro stradale subiva lesioni personali e presentava querela per il reato di lesioni poteva avvantaggiarsi anche in sede civile del termine prescrizionale più lungo (5 anni) previsto in materia penale per reato di lesioni colpose.  Diversamente il diritto al risarcimento del danno di chi ometteva di presentare querela, rimanevva soggetto al più breve termine previsto dall’art. 2947 comma II c.c. (2 anni).

Con la sentenza  n. 27337/2008 le Sezioni unite della Corte di Cassazione cambiano rotta. Secondo la Cassazione la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui all’art. 2947 , c. 3, c.c., non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia considerato dalla legge come reato. Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.

Categoria: Risarcimento danniTag: prescrizione, reato, responsabilità civile, sinistro

Post precedente: « Danni a terzi: risponde il proprietario o l’inquilino?
Post successivo: Ristrutturazione di un edificio e responsabilità dell’appaltatore »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Invia una domanda al blog

Per postare una domanda da pubblicare sul blog clicca sull'immagine qui sotto e verrai indirizzato al nostro sito Avvocatoblog.it

invia un quesito al blog

Categorie

Commenti recenti

  • zorro su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Simone Falusi su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • killing moles with marshmallows su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • handle bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Microresolutionsforweightloss official website su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • electriq 65" 4k ultra hd led smart tv review su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Marcello su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • travel tote bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Archivi

Tag

affidamento figli affitto Avvocato cancellazione Cancellazione ipoteca casa compravendita conduttore coniugi contratto convivenza more uxorio custodia Danni debiti Deposito cauzionale disdetta divorzio estinzione famiglia figli genitori gratuito patrocinio immobile incidente stradale Ipoteca locatore locazione Locazioni matrimonio muffa Mutuo penale Proprietà e Condominio recesso responsabilità Risarcimento danni sentenza separazione Separazione coniugi sfratto spese Umidità vendita vizi Vizi e difetti

Footer

Contatti

STUDIO LEGALE FALUSI
Tel. 05741823351

59100 Prato
Viale della Repubblica, 153

Aree di attività

  • Famiglia e Successioni
  • Risarcimento danni
  • Immobili
  • Diritto del lavoro
  • Recupero crediti
  • Contratti

Servizi Legali

  • Servizi per i privati
  • Servizi per le imprese
  • Consulenza
  • Preventivi
  • Gratuito patrocinio
  • Domiciliazioni
  • Cookie Policy (UE)
  • Termini e condizioni
  • Info e documenti
  • Faq

Copyright © 2023 · Studio Legale Falusi - Viale della Repubblica, 153 - 59100 Prato - Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

Studio Legale Falusi
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}