Durante la costruzione del solaio al secondo piano che deve ospitare la piscina il costruttore usa un cemento armato di minore resistenza (come previsto dalla denuncia di opere strutturali e antisismiche severe, depositata in comune e consegna all’appaltatore), cioè RcK’ 300 al posto di RcK’350 e ciò comporta il mancato raggiungimento delle portate richieste per la zona sismica GRADO 2 con ag da o,15 a ag 0,25. Da subito sia l’appaltatore che la ditta fornitrice del calcestruzzo si dicono disponibili a porre rimedio a questo danno, l’ingegnere e direttore lavori predispone richieste di legge e permessi alle belle arti ed il costruttore esegue i lavori per tamponare il danno. I lavori Ritardano tremendamente e dopo otto mesi l’appaltatore si dice non disposto a pagare i danni sostenendo di non essere responsabile di nulla; vuole essere pagato anche per i lavori di riparazione del danno e predispone il blocco del cantiere. Dopo 9 mesi di ritardo sul contratto di consegna della casa ciò ha comportato disagi enormi (siamo una famiglia di 2 giovani con bimba di 6 anni e 2 settantenni ora senza certa dimora) sia psicologici che economici . Cosa dice il diritto di tutto ciò?
Da quanto scrivi mi pare evidente l’inadempimento della ditta appaltatrice la quale, nell’esecuzione dell’opera commissionatale, non ha agito in maniera gravemente negligente.
L’avere disatteso il progetto edilizio è certamente fonte di responsabilità per l’appaltatore
Il tema della responsabilità dell’appaltatore è peraltro stato già affrontato nell’articolo Ristrutturazione di un edificio e responsabilità dell’appaltatore
Data l’importanza delle opere e, quindi, anche dell’inadempimento della ditta appaltatrice, Ti suggerisco di rivolgerti prima possibile ad un avvocato al quale fornire tutta la documentazione relativa alla pratica in questione, affinché possa intervenire tempestivamente per tutelare i tuoi diritti.
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