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Quando la buca non basta: la Cassazione esclude la responsabilità del Comune per la caduta di un pedone distratto

Ti trovi qui: Home / Risarcimento danni / Quando la buca non basta: la Cassazione esclude la responsabilità del Comune per la caduta di un pedone distratto

13 Novembre 2025 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

La storia

Una mattina di settembre, nel piazzale del mercato settimanale di Formia, una signora si muove tra i banchi affollati. Un passo in più, uno sguardo altrove, e all’improvviso cade rovinosamente a terra. Il motivo? Una buca nella pavimentazione, non segnalata, che le provoca la frattura del femore.

Convinta che la colpa sia del Comune, custode dell’area pubblica, la donna si rivolge al giudice per chiedere il risarcimento dei danni, invocando l’art. 2051 del Codice civile, che stabilisce la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo che provi il “caso fortuito”.

Il percorso giudiziario

Il Tribunale di Latina prima, e la Corte d’appello di Roma poi, rigettano la domanda. Entrambi i giudici riconoscono che la caduta c’è stata e che la buca esisteva, ma ritengono che il vero motivo dell’incidente non sia la buca in sé, bensì la disattenzione della vittima.

La signora non si arrende e propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta non poteva essere considerata un “caso fortuito” tale da escludere la responsabilità del Comune, perché non era né imprevedibile né eccezionale.

Il principio affermato dalla Cassazione (ord. n. 29147/2025)

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha respinto definitivamente il ricorso, confermando un orientamento ormai consolidato:

“La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è oggettiva, ma può essere esclusa quando il danno è causato dal comportamento colposo del danneggiato, anche se tale comportamento è astrattamente prevedibile.”

In altre parole, non serve che la condotta della vittima sia eccezionale o imprevedibile per interrompere il nesso causale. Basta che sia imprudente e che rappresenti la causa esclusiva dell’evento.

Nel caso concreto, la Corte ha sottolineato che:

  • la buca era visibile e non occultata;
  • la zona del mercato era dissestata e richiedeva un minimo di cautela;
  • la caduta è avvenuta in pieno giorno e in un’area notoriamente irregolare.

La condotta distratta della signora è stata dunque considerata la vera causa del danno, interrompendo il legame di causalità con la cosa custodita (la pavimentazione del piazzale).

Un principio di equilibrio tra sicurezza e responsabilità personale

Questa decisione si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022), che hanno chiarito definitivamente che la responsabilità del custode non è una presunzione automatica, ma richiede la prova del nesso tra la cosa e il danno.
Il custode può liberarsi dimostrando che l’evento è dipeso da un fattore esterno, come un fatto naturale, il comportamento di un terzo o della stessa vittima, purché questo abbia avuto efficacia causale autonoma.

La Cassazione ricorda inoltre che quanto più una situazione di pericolo è evidente e superabile con l’uso della normale prudenza, tanto più la disattenzione della vittima incide nel determinare il danno.

Cosa significa in concreto

Per i cittadini, la sentenza rappresenta un monito: camminando in spazi pubblici bisogna prestare la normale attenzione richiesta dalle circostanze.
Per i Comuni, invece, è un richiamo a un principio di equilibrio: non basta che una persona si faccia male su suolo pubblico per determinare automaticamente una responsabilità dell’ente.

In sostanza, la Cassazione afferma che il dovere di custodia dell’amministrazione non sostituisce il dovere di prudenza dei cittadini.

Pur comprendendo la necessità di evitare un’eccessiva estensione della responsabilità degli enti pubblici, questa interpretazione della Cassazione appare — a mio avviso — eccessivamente rigorosa nei confronti del danneggiato.

L’onere probatorio richiesto a chi subisce un danno da buca o dissesto stradale rischia di diventare quasi insormontabile: il cittadino deve dimostrare non solo l’esistenza del pericolo e il nesso causale, ma anche superare la soglia della “distrazione”, che finisce spesso per assorbire ogni valutazione sullo stato dei luoghi.

In pratica, il rischio è che la tutela risarcitoria si svuoti, lasciando il danneggiato senza rimedio anche in presenza di situazioni di cattiva manutenzione evidente.

Serve, dunque, un equilibrio più equo tra il dovere di prudenza del cittadino e quello — altrettanto essenziale — di corretta custodia dei beni pubblici da parte della pubblica amministrazione.

Categoria: Risarcimento danniTag: buca stradale, insidia stradale, risarcimento danni per buca stradale

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