Ho acquistato casa sette mesi fa in agosto e da settembre sono iniziate a comparire nei muri la muffa nel pavimento dello scantinato, le pianelle davano segni di acqua; avvisata l’impresa mi dicevano di aspettare che sarebbe asciugato in quanto aveva piovuto molto. Dopo tante richieste andate a vuoto abbiamo chiesto ad un ingegnere di fare dei controlli; risultato che manca la guaina nelle giunture causando infiltrazioni di acqua sul tetto; la guaina è tutta rattoppi, le tegole non sono fissate. Abbiamo fatto scavo di un metro e siamo sopra l’acqua; la ditta è in liquidazione e non ci ha fatto l’assicurazione dicendo che non avevano soldi. Ci siamo rivolti ad un legale dandoci poche speranze; mi chiedo devono vincere sempre i truffatori a chi devo rivolgermi. Grazie
L’immobile che hai acquistati presenta difetti costruttivi dei quali è chiamato a rispondere il costruttore venditore. Tuttavia, come ti ha già spiegato l’avvocato a cui ti sei rivolto, se l’impresa costruttrice è in liquidazione potrebbe essere difficile ottenere il risarcimento del danno.
D’altra parte tu scrivi che l’impresa non ti ha fatto l’assicurazione perché non aveva i soldi.
Immagino ti riferisca alla polizza decennale postuma, cioè all’assicurazione che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell’acquirente per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 122/2005.
Questa assicurazione doveva coprire gli eventuali problemi costruttivi per dieci anni dalla data di ultimazione.
Avendo accettato di comprare l’immobile in assenza di questa polizza hai rinunciato alle maggiori garanzie che, in caso di difetti di costruzioni, la polizza offre.
Secondo la legge il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà di un immobile da lui costruito, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente, stesso. Tuttavia, nel tuo caso, la violazione dell’obbligo in questione è assolutamente priva di sanzione.
Proprio per rafforzare sul punto la tutela degli acquirente il 19 marzo 2019 è entrato in vigore il D. Lgs. 14/2019.
La nuova normativa prevede che il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire, debba essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il preliminare di un immobile sarà nullo in caso di mancata consegna dell’assicurazione.
Francesco
ci sono un sacco di imprecisioni, il costruttore non è obbligato sempre a rilasciare l’assicurazione, ma la disciplina si applica solo ai contratti che non trasferiscono immediatamente la proprietà come espressamente afferma l’articolo 5 del Dlgs 20 giugno 2005 n. 122.
Anonimo
Salve sono gianni ho aquistato casa con relativa polizza decennale ma dopo 3 anni vendo l’immobile questa assicurazione esistente x dieci anni come mi comporto grazie