Corte di Cassazione, Sezione III – sentenza 29 gennaio – 3 aprile 2009, n. 8137
Il risarcimento dei danni provocati ad una persona in seguito ai morsi di un cane randagio devono essere pagati dalla ASL territorialmente competente (e non dal Comune). Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, che ha spiegato che ”per l’omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta alla locale Azienda sanitaria, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto eventò”.
La Corte ha inoltre osservato come il caso portato al suo esame “rappresenti un’ipotesi di risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo. Trattasi di materia regolata nell’ambito della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 28 (come, peraltro, evidenziato nella stessa sentenza impugnata) da leggi regionali; in particolare la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione Campania [ applicabile al caso di specie] ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell’art. 5 lett. c) della legge regionale, «attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici»)”.
Nessuna responsabilità, viceversa, èimputabile al Comune in quanto “in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale…”
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