Avendo avuto in locazione un immobile uso famiglia, avendo dato regolare disdetta come da contrato, al momento di consegnare le chiavi dell’ immobile (immobile tutto in parquet), ovviamente in alcuni punti si e consumato e graffiato; la mia domanda e questa: risulta un danno che devo riparare o devo ritenerlo un danno di usura?
Non ritengo giusto dover pagare la levigature e riverniciatura tutto io dovremmo farlo perlomeno al 50% o 70% ma non tutto io. Grazie cordiali saluti.
5/6/2008 – Sabrina (email)
Risposta: l’art. 1590 del Codice Civile dispone che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Pertanto solo se al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni.
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