Tribunale di Montepulciano – sentenza 74/2009
Se il gestore telefonico non provvede al trasloco della linea richiesto dall’utente a seguito del cambiamento di residenza e quest’ultimo rimane per molto tempo privo del servizio telefonico, si ha diritto al risarcimento del danno.
Questo il “succo” della sentenza emessa dal Tribunale di Montepulciano che ha ritenuto che il disservizio telefonico determini in questo caso una violazione dei diritti dell’utente alla libertà di comunicazione ed alla manifestazione del pensiero tutelati dagli artt. 15 e 21 della Costituzione.
La vicenda riguardava il caso di un cittadino che aveva chiesto il trasloco dell’utenza telefonica alla nuova abitazione. Senonchè il gestore telefonico risponde alla richiesta solo dopo 1 annocomunicando all’utente che l’attribuzione di una nuova utenza. A questo punto l’utente cita il gestore al fine di veder risarcito il danno subito a causa del disservizio.
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