Egregio Avvocato Falusi,
qualche mese fa mia mamma è caduta sul marciapiede antistante la sua abitazione, procurandosi la frattura del braccio sinistro, una ferita lacerocontusa alla fronte, che ha richiesto alcuni punti di sutura, e altri traumi meno significativi ma pur sempre dolorosi al torace e al ginocchio. Ne ha avuto per parecchio tempo perché ha dovuto sottoporsi a terapie fisioterapiche di vario tipo.
Viste le condizioni del marciapiede, visibilmente danneggiato, io e mio fratello le abbiamo consigliato di sporgere denuncia. Nonostante mia mamma sia un’agente di assicurazioni., quindi esperta del settore, lei ha preferito affidarsi ad un avvocato per la richiesta di risarcimento danni.
Sono subito state fatte le foto del marciapiede e, su consiglio dell’avvocato, è stata richiesta una testimonianza scritta ad un condomino che, uscendo o rientrando, aveva tempestivamente prestato i primi soccorsi a mia mamma, chiamato l’ambulanza e suonato il campanello a mio papà che a quell’ora (circa le otto di sera) si trovava a casa.
Passata l’estate e concluse le terapie, l’avvocato ha fatto fare una visita medico legale di parte presso un professionista di sua fiducia. La relazione peritale è pervenuta solo due mesi dopo (sollecitata da mia mamma che intendeva chiudere presto la faccenda) allo studio legale. Insomma, sembra che l’avvocato non si sia data un gran daffare; anzi, pare anche che non fosse così preparata ad affrontare il caso in questione visto che, a suo parere, l’apertura del sinistro presso le Generali (avvenuta nel corso dell’estate) comportava la certezza matematica che il danno sarebbe stato liquidato. Mia madre, competente in materia più dell’avvocato, ha più volte sottolineato che l’apertura del sinistro è un atto dovuto e non implica necessariamente che l’assicurazione poi effettivamente riconosca la responsabilità dell’assicurato (in questo caso il Comune di Trieste), ma non è stata ascoltata, anzi sembrava che i suoi timori fossero infondati, forse dovuti all’età e all’arteriosclerosi che, comunque, non ha!
In sintesi, come mia mamma aveva previsto, le Generali hanno rigettato la richiesta di risarcimento.
Sconcertata, mia mamma ha chiesto all’avvocato come avesse proceduto; è venuta a sapere che ha “trattato” al telefono con la liquidatrice, raccontandole i fatti con imprecisioni e scorrettezze. Ad esempio, ha detto che mia mamma era passata fra due macchine in posteggio, mentre il marciapiede era libero; nel caso ipotizzato dall’avvocato, è evidente che mia madre non sarebbe caduta così rovinosamente ma si sarebbe appoggiata sulle macchine e sarebbe rimasta in piedi. Inoltre, mia mamma è convinta che il tacco della scarpa (certamente non a spillo!) si sia infilato nel buco del marciapiede, tant’è che la calzatura risulta rovinata. Presumo che la liquidatrice non abbia visto le foto (a meno che l’avvocato non le abbia mandate via e-mail), né la dichiarazione del soccorritore, tanto meno la perizia medico-legale. Insomma, oltre a non credere a mia mamma che continuava a dire che l’apertura del sinistro non significava nulla, tanto che non voleva nemmeno fare la visita legale prima di avere notizie certe sull’iter della pratica, l’avvocato si è dimostrata, a mio parere, poco competente e scarsamente professionale.
Io stessa, che non ho alcuna competenza in materia legale, facendo una semplice ricerca su Internet ho trovato una recente sentenza della Cassazione (6 giugno 2008 n. 15042) che pare essere appropriata al caso in questione.
Ora da Lei, avvocato, vorrei sapere: è ancora possibile fare qualche tentativo? Tengo a precisare che mia mamma, nonostante sia nata nel 1930, è ancora in attività, non ha menomazioni che le impediscono una corretta deambulazione, è ben lucida e non ha l’arteriosclerosi, oltre a dimostrare 20 anni di meno. Tanto che anche l’avvocato stentava a credere che avesse quell’età. Tuttavia proprio l’età, secondo il legale, ha influito sulla decisione della liquidatrice: come dire che mia mamma è vecchia, mezza cieca, sbadata e dovrebbe uscire solo se accompagnata da una badante!
Ora sono molto arrabbiata e mi dispiace che, vivendo io a Udine, non possa seguire la faccenda da vicino. Per il momento so che l’avvocato ha proposto a mia mamma di andare in causa, ma lei ha rifiutato perché, dice, alla sua età con le lungaggini della magistratura probabilmente la causa si concluderebbe dopo la sua morte. Io, come figlia, faccio gli scongiuri, ma non posso darle torto.
La ringrazio fin d’ora se vorrà rispondere a questa mia e per il tempo che mi ha già concesso nel leggerla.
Distinti saluti.
Marisa.
Risposta: se fino a qualche anno fa risultava difficile riuscire ottenere un risarcimento da parte della Pubblica Amministrazione (quale custode del bene demaniale) per danni come quelli subito da sua madre, oggi, grazie ad una nuova interpretazione della legge, più favorevole ai danneggiati, fatta dalla Corte di Cassazione, le cose sono cambiate.
Infatti, applicando anche ai beni demaniali la norma di cui all’art. 2051 c.c. secono cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“, il danneggiato dovrà provare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno, mentre l’onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., ( ovvero il caso fortuito) è a carico della P.A.I suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.
La stessa sentenza della corte di Cassazione da Lei citata (Cass. 15042/2008 ) dopo avere ricordato che il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio per cui chi utilizza la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi, sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall’uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui. Per contro, il custode del bene demaniale destinato all’uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. La responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., pur in linea di principio innegabile – presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all’ente gestore e “custode”, la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell’estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l’usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d’olio ad opera del veicolo di passaggio;abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.Nel secondo caso l’emergere dell’agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finchè non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perchè l’ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
Questi principi stanno ad indicare, per l’appunto, la necessità di addossare al custode i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere – tenuto conto della natura del bene e della causa del danno – sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta – più che delimitando in astratto l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene – tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Pertanto nel caso di specie, se la causa dell’incidente occorso Sua madre è ravvisabile in un difetto strutturale del marciapiede di proprietà del Comune di Trieste di cui l’ente territoriale non poteva ignorare l’esistenza e che avrebbe dovuto eliminare, sussiste la responsabilità risarcitoria del Comune per il danno patito da Sua madre.
Il diritto al risarcimento del danno (extracontrattaule) si prescrive in 5 anni, quindi Sua madre può ancora agire contro il Comune. Ovviamente se quest’ultimo respinge le richieste risarcitorie di Sua madre, non vi è altra scelta che ricorre all’Autorità Giudiziaria.
Francesca
Salve, per un taglio profondo causato da una valvola d acqua posta accanto ad una scala di un molo pubblico si posso chiedere risarcimenti al comune? Come si procede? Devo andare in polizzia?
massimo
Mio figlio è caduto dallo scooter, riportando lussazioni ed escoriazioni,nonchè la rottura di un paio di occhilai con lenti al titanio, a causa del pessimo fondo stradale.
Potrebbe rientrare nella casistica?
avv. falusi
Potrebbe.