Salve Avv. Falusi, avrei una domanda da porle credendo possa essere di interesse comune. Circa 4 mesi fa alcuni condomini proprietari di appartamenti siti al primo piano (di una palazzina composta da quattro piani) hanno commissionato dei lavori straordinari di manutenzione per i balconi (tengo a precisare che l’amministratore del condominio aveva più volte invitato i condomini a effettuare questi lavori, senza però interessarsi direttamente affermando che i lavori per i balconi erano di competenza esclusiva dei proprietari degli appartamenti), detto questo cosa accade: l’impalcatura viene montata sino al primo piano. Anche i miei balconi non erano perfettamente integri cosi chiedo di parlare con il titolare della ditta per poter ripristinare anche i miei balconi e cosi via anche il proprietario del terzo piano(tengo a precisare che con il titolare della ditta c’era stato solo un accordo verbale da parte mia). Una mattina mentre continuavano a portare su l’impalcature per il terzo piano, cede un ponteggio colpendo l’addetto alle pulizie dello stabile che in quel momento stava terminando il suo operato, (il danno subito dell’addetto e stato lieve meno di una settimana di prognosi), accade che l’impalcatura subito viene messa sotto sequestro perchè c’erano delle irregolarità riscontrate dagli ispettori della polizia sanitaria. Nel fra tempo questo signore che si è fatto male sta cercando di recuperare il più possibile in denaro con il suo avvocato facendo visite su visite specialistiche dall’esito tutte negative, ma ne fra tempo l’impalcatura è ancora sotto sequestro a quanto pare questa ditta che effettuava i lavori non sembra avesse tutte le carte in regola la mia domanda e questa: a chi spetta dare l’ok per il dissequestro dell’impalcatura e i danni fisici fatti a terzi chi li liquida? E se per assurdo l’impalcatura non fosse assicurata chi paga i danni?
Grazie
Biagio
Risposta: il dissequestro deve essere disposto dall’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro. Per quanto riguarda la questione della responsabilità per i danni provocati all’addetto alle pulizie, il tema attiene alla responsabilità dell’appaltatore per i danni provocati a terzi ed è stato affrontato nel post del 13/11/2009 “Chi risponde dei danni provocati a terzi dalla ditta appaltatrice? quest’ultima o il committente?“. In sostanza le cose stanno così: nell’appalto si evidenzia la posizione autonoma dell’appaltatore rispetto a quella di chi ha commissionato i lavoti. L’appaltatore è in posizione di autonomia in quanto non è semplice esecutore degli ordini del committente, ma assume invece il rischio organizzativo ed il risultato economico dell’opera. Per questo motivo, di norma, in caso di danni a terzi provocati dall’appaltatore,risponde solo quest’ultimo e non anche il committente. Infatti, non pare opportuno caricare di responsabilità l’appaltante per quanto accade in conseguenza di una attività svolta in modo autonomo e professionale dall’appaltatore.
Quindi la responsabilità civile del solo appaltatore per danni arrecati a terzi, quale conseguenza della sua autonomia, rappresenta la regola. Ma, come ogni regola, anche questa ha una eccezione, anzi almeno due. Infatti, una responsabilità indiretta del committente per i fatti illeciti commessi dall’appaltatore in occasione dell’esecuzione dell’appalto può essere riscontra quando l’autonomia dell’appaltatore non sussiste o sia fortemente limitatada parte del committente stesso: in questo caso l’appaltatore si presenta come un esecutore degli ordini del committente, che risponde del danno ex art.2049 c.c.. Tuttavia, non mi pare che il caso in esame rientri in questa eccezione. Un’altra ipotesi di responsabilità indiretta del committente ex art. 2049 c.c. è configurabile quando il committente abbia affidato i lavori ad un’impresa assolutamente inidonea. A quest’ultimo riguardo, tuttavia, occorre precisare che, non essendo tenuto il committente a vigilare sull’esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore, non si configura comunque una “culpa in eligendo” del committente, quando la scelta dell’appaltatore riguardi almeno un soggetto iscritto nel registro delle imprese (salvo il caso in cui esista, per particolari opere, l’obbligo di iscrizione in albi particolari).
Quindi, a meno che non sussiste l’eccezione da ultimo indicata, dei danni arrecati a terzi rispondere unicamente la ditta appaltatrice dei lavori, con esonero di responsabilità del committente.
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