Salve,
sono separata dal 2005 con un figlio di 7 anni affidato a me e, in sede di separazione, rinunciai all’assegnazione della casa coniugale perchè non potevo pagare l’affitto. Nella casa coniugale rimase mio marito il quale, dopo qualche anno, non ha più pagato l’affitto. Ora il proprietario si è rivolto a me (che all’epoca stipulai il contratto di locazione) perchè vuole essere pagato de canoni arretrati.
cosa posso fare?
Federica (via email)
Risposta: avendo anche Lei sottoscritto il contratto di locazione, è responsabile, in solido con suo marito, delle relative obbligazioni tra cui, ed in primo luogo, vi è quella del pagamento dei canoni. Questo significa che il locatore può chiedere il pagamento dell’intero canone anche a Lei. Nel Suo caso non può trovare applicazione l’art. 6 della Legge 392/78, secondo cui “(…) in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così con venuto”; infatti l’articolo si riferisce all’ipotesi di coniuge assegnatario della causa coniugale, che non era parte del contratto di locazione
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