• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary navigation
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Before Header

Telef.   05741823351

Facebook Twitter Linkedin Mail

Studio Legale Falusi

avvocato divorzio separazione

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Mobile Menu

Menu

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Chiedi una Consulenza

Scopri come il nostro studio può aiutarti

0574 1823351

blog

Locazioni: l’affitto del locale ad uso deposito.

Ti trovi qui: Home / Locazioni / Locazioni: l’affitto del locale ad uso deposito.

14 Ottobre 2015 //  by Simone Falusi//  5 commenti

depositoBuongiorno, un mese fa ho stipulato un contratto di affitto per un magazzino non commerciale ma solo per uso deposito per la durata di 1 anno. Ho necessita’ di disdirlo per motivi strettamente economici, non riesco a pagare l’affitto. Devo per forza inviare lettera raccomandata 3 0 6 mesi prima della scadenza? già dal prossimo mese non sono in grado di adempire ai pagamenti.
Giovanna.

Risposta: in tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo, la disciplina dettata dalla legge n. 392 del 1978 è applicabile, nel caso di locali adibiti a deposito (ed anche con riguardo alla durata del rapporto), tutte le volte che questi risultino collegati, in senso spaziale e/o funzionale, con una delle attività economico-produttive previste dall’art. 27 della legge citata, come nel caso in cui, all’interno di un locale-deposito, vengano conservati beni oggetto dell’attività commerciale esercitata dal locatore, ciò comportando un migliore e più proficuo svolgimento di detta attività, per effetto della maggior consistenza degli approvvigionamenti e della più agevole ed immediata disponibilità della merce.

Quindi, se il deposito è riconducibile ad una di quelle attività elencate nell’art. 27 della legge 392/78 (ovvero: attività industriali, commerciali, artigianali di interesse turistico e all’esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo) si applicheranno le norme contenute nella legge 392/78. Diversamente, se i locali ad uso deposito non hanno nessuno connessione con almeno uno della attività economiche sopra elencate, allora la disciplina applicabile è quella ‘residuale’ delle locazioni prevista dal codice civile (artt. 1571 e ss.).

In quest’ultimo caso la durata dell’affitto non è soggetta ai vincoli previsti dalla legge 392/78 e l’affitto della durata di un anno è lecito. Quanto alla possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, se non trova applicazione la legge 392/78 ed in mancanza di una clausola del contratto che preveda e disciplini lo scioglimento anticipato  (recesso), non è possibile “disdire” il contratto, il quale cesserà alla sua naturale scadenza (dopo un anno), salvo diversi accordi con il locatore.



Categoria: LocazioniTag: affitto, conduttore, deposito, Locazioni, magazzino, uso diverso

Post precedente: « Ancora su eredità e debiti
Post successivo: Coniugi separati: a chi spetta il recupero del deposito cauzionale? »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. luca

    7 Novembre 2019 alle 17:30

    ……come nel caso in cui, all’interno di un locale-deposito, vengano conservati beni oggetto dell’attività commerciale esercitata dal locatore
    Forse si voleva intendere “dal conduttore”…

    Rispondi
  2. Sandro

    8 Maggio 2019 alle 09:23

    Posso affitare un locale uso deposito ma che serve per esposizione ad un locale commerciale attiguo con contratto di 6 mesi rinnovabile alla scadenza?
    Grazie

    Rispondi
  3. Igor

    15 Ottobre 2018 alle 12:20

    Buongiorno Avvocato,
    io invece mi trovo in una situazione diversa. Ho affittato il mio magazzino ad una società di servizi per due anni. A novembre 2018 scade il contratto, ma ho già effettuato la disdetta secondo i termini contrattuali previsti nel contratto. Avrei intenzione di vendere il locale, quindi non vorrei più affittare lo stabile alla medesima società. All’uopo, Le chiedo se questi possono impugnare il contratto di affitto.
    La ringrazio e le porgo cordiali saluti.

    Rispondi
  4. Manuel F.

    10 Marzo 2017 alle 22:05

    Mi consenta un’ultima domanda. Nel caso in esame (locazione di un deposito senza alcun collegamento con le attività di cui agli artt. 27 e 42 della legge n. 392/1978) sarebbe possibile prevedere in contratto la facoltà anche per il LOCATORE (oltre che per il conduttore) di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un certo preavviso?

    Rispondi
  5. Manuel F.

    10 Marzo 2017 alle 21:56

    Gentile avvocato Falusi,

    mi chiedevo se nel caso in esame la legge n. 392/1978 debba ritenersi TOTALMENTE inapplicabile oppure se in qualche modo possa salvarsi qualche disposizione che non presuppone (quantomeno espressamente) le attività di cui agli artt. 27 e 42 e che di conseguenza possa applicarsi alla categoria generale delle “locazioni ad uso diverso da quello abitativo”. In particolare, mi riferisco all’art. 32 (Aggiornamento del canone).

    In altre parole, sarebbe possibile, nel caso in esame, prevedere in contratto un aggiornamento Istat del 100% o bisogna limitarsi al 75%, come prescritto dal citato art. 32?

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Invia una domanda al blog

Per postare una domanda da pubblicare sul blog clicca sull'immagine qui sotto e verrai indirizzato al nostro sito Avvocatoblog.it

invia un quesito al blog

Categorie

Commenti recenti

  • zorro su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Simone Falusi su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • killing moles with marshmallows su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • handle bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Microresolutionsforweightloss official website su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • electriq 65" 4k ultra hd led smart tv review su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Marcello su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • travel tote bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Archivi

Tag

affidamento figli affitto Avvocato banca cancellazione Cancellazione ipoteca casa compravendita conduttore coniugi contratto convivenza more uxorio custodia Danni debiti Deposito cauzionale disdetta divorzio estinzione famiglia figli genitori immobile incidente stradale Ipoteca locatore locazione Locazioni matrimonio muffa Mutuo notaio penale Proprietà e Condominio recesso responsabilità Risarcimento danni sentenza separazione Separazione coniugi sfratto spese Umidità vendita Vizi e difetti

Footer

Contatti

STUDIO LEGALE FALUSI
Tel. 05741823351

59100 Prato
Viale della Repubblica, 153

Aree di attività

  • Famiglia e Successioni
  • Risarcimento danni
  • Immobili
  • Diritto del lavoro
  • Recupero crediti
  • Contratti

Servizi Legali

  • Servizi per i privati
  • Servizi per le imprese
  • Consulenza
  • Preventivi
  • Gratuito patrocinio
  • Domiciliazioni
  • Cookie Policy (UE)
  • Termini e condizioni
  • Info e documenti
  • Faq

Copyright © 2023 · Studio Legale Falusi - Viale della Repubblica, 153 - 59100 Prato - Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

Studio Legale Falusi
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}