• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary navigation
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Before Header

Telef.   3387586758

Facebook Linkedin Mail

Studio Legale Falusi

Avvocato Prato

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Mobile Menu

Menu

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Chiedi una Consulenza

Scopri come il nostro studio può aiutarti

0574 1823351

blog

Locazioni e disdetta del contratto alla prima scadena

Ti trovi qui: Home / Locazioni / Locazioni e disdetta del contratto alla prima scadena

8 Giugno 2010 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

Buonasera, avrei bisogno di info sulla disdetta anticipata che dovrei mandare al mio conduttore. Mi spiego: ho dato in locazione con contratto 4+4 il mio appartamento in data 1 maggio 2007, ma per necessità personali (aspetto un bimbo) ho bisogno di rientrare in possesso della mia unica abitazione. So che devo dare disdetta motivando. Posso mandare la disdetta in data odierna senza aspettare la scadenza? Loro poi hanno 6 mesi di tempo per andarsene o ho capito male???
Grazie anticipatamente
Mica.

Risposta: il contratto di locazione  stipulato è quello previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 431/98 sulle locazioni ad uso abitativo, la cui durata è appunto stabilita in 4 anni,rinnovabili per altri 4, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al successivo articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.

L’art. 3 in questione disciplina dunque la “disdetta del contratto da parte del locatore”. In base a questa norma alla prima scadenza del contratto il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, solo ove sussistano i motivi previsti dalla legge, tra i quali rientra anche il caso del locatore che intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.

Pertanto, se intendi adibire l’immobile oggetto della locazione ad abitazione tua e della tua famiglia, devi comunicare la disdetta al conduttore – specificandone a pena di nullità il motivo – ALMENO sei mesi prima della prima scadenza del contratto (1/5/2011): quindi puoi mandare la disdetta anche oggi, ma il conduttore avrà diritto ad occupare l’immobile fino alla data della scadenza del contratto, ovvero fino al 1/5/2011. Non puoi pretendere che il conduttore liberi prima di quella data l’immobile.

Categoria: LocazioniTag: disdetta, locatore, locazione, uso abitativo

Post precedente: « I compensi dell’avvocato: tariffe professionali e patto di quota lite
Post successivo: Locazioni: se l’arredamento e’ scarso posso recedere dal contratto? »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Invia una domanda al blog

Per postare una domanda da pubblicare sul blog clicca sull'immagine qui sotto e verrai indirizzato al nostro sito Avvocatoblog.it

invia un quesito al blog

Categorie

Commenti recenti

  • Giuseppina su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • Fiorella Filippini su Come posso recuperare i riferimenti della sentenza di separazione personale?
  • Nerina vernasca su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • Domenico su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • sandra su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • Giorgio Gola su Immissione di rumori da movida: il comune condannato a risarcire i danni
  • Luke su Nell’immobile appena acquistato ci sono infiltrazione di acqua. Cosa posso fare?
  • Anna su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • Maria Rosa Randazzo su Devo pagare il mio avvocato anche se il Giudice ha condannato controparte alla rifusione delle spese legali? 
  • ANTONIO SANAPO su Coniugi separati: a chi spetta il recupero del deposito cauzionale?

Archivi

Tag

affidamento figli affitto Avvocato banca cancellazione Cancellazione ipoteca casa compravendita conduttore coniugi contratto convivenza more uxorio custodia Danni debiti Deposito cauzionale disdetta divorzio estinzione famiglia figli genitori immobile incidente stradale Ipoteca locatore locazione Locazioni matrimonio muffa Mutuo notaio penale Proprietà e Condominio recesso responsabilità Risarcimento danni sentenza separazione Separazione coniugi sfratto Umidità vendita vizi Vizi e difetti

Footer

Contatti

STUDIO LEGALE FALUSI
Tel. 0574757372
Cel. 3387586758

59100 Prato
Viale della Repubblica, 153

Aree di attività

  • Famiglia e Successioni
  • Risarcimento danni
  • Immobili
  • Diritto del lavoro
  • Recupero crediti
  • Contratti

Servizi Legali

  • Servizi per i privati
  • Servizi per le imprese
  • Consulenza
  • Preventivi
  • Gratuito patrocinio
  • Domiciliazioni
  • Cookie Policy (UE)
  • Termini e condizioni
  • Info e documenti
  • Faq

Copyright © 2025 · Studio Legale Falusi - Viale della Repubblica, 153 - 59100 Prato - Tel. 0574757372 / 3387586758 - P. Iva 01825810979

Studio Legale Falusi
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}