Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più pagare la retribuzione ai loro lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro.
Il divieto è stato introdotto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, artt. 911 e ss. (legge di Bilancio 2018) per contrastare il fenomeno dell’economia sommersa. Pertanto da luglio 2018 le retribuzioni dei lavoratori potranno essere pagate solamente con uno dei seguenti modi:
- bonifico (bancario o postale)
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- a mezzo assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Il divieto alluso del contante riguarda qualsiasi rapporto di natura lavorativa (fatta eccezione per quelli sotto indicati) , indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata (es. rapporto dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) sia essa a tempo indeterminato che determinato, intermittenti, ovvero rapporti di lavoro autonomo occasionali. Rientrano nella disposizione anche i rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi dal divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni:
- i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni
- i rapporti di lavoro domestico
In questi casi, tuttavia, resta comunque fermo il divieto al trasferimento di denaro contante se di importo superiore o pari ai 3000 euro previsto dalla D.lgs 231 del 21/11/2007. Pertanto anche in caso dei rapporti di lavoro con la P.A. o di lavoro domestico, non è consentito il pagamento delle retribuzioni (anche frazionato) di importo superiore ai 2999,99 euro.
In caso di violazione del divieto di pagamento in contanti introdotto dalla legge di Bilancio 2018, è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.
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