Lavoro in una fabbrica tessile e spesso vengo ripreso senza motivo dal datore di lavoro, che arriva anche a minacciarmi il licenziamento. Posso registrare queste discussioni senza che il datore di lavoro lo sappia per tutelarmi o ciò è un reato?
In linea generale la registrazione di una conversazione tra persone presenti è lecita e può essere utilizzata in giudizio entro alcuni limiti e condizioni.
In particolare si deve tener presente che la registrazione di una conversazione può costituire fonte di prova, ai sensi dell’art. 2712 c.c., quando colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti (in modo chiaro e circostanziato) che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro. Occorre, inoltre, che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione sia svolta, sia parte in causa.
Si tratta poi di verificare questi principi incontrano una qualche limitazione nell’ambito del rapporto di lavoro, che è caratterizzato dal vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
Il lavoratore, infatti, è tenuto a mantenere riservate le informazioni scambiate nel corso del rapporto, che siano funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa (segreti industriali, know how dell’azienda…).
Ne deriva, pertanto, che quando la registrazione del lavoratore sul luogo di lavoro non contiene informazioni aziendali destinate a rimanere segrete, è lecita.
Ovviamente, la registrazione dovrà essere stata fatta da soggetto protagonista della conversazione ed in quanto funzionale all’acquisizione di prove in previsione di un procedimento disciplinare e/o di un futuro giudizio.
La normativa in materia di lavoro, peraltro, proibisce al datore di lavoro l’utilizzo negli ambienti di lavoro di strumenti di controllo a distanza (come le registrazioni audio e/o video) nei confronti dei dipendenti, salvo specifiche autorizzazioni, ma queste norme nulla prescrivono per l’ipotesi inversa e cioè di registrazioni effettuate dal lavoratore nell’ambiente di lavoro.
In diverse occasioni, infine, la Corte di Cassazione ha esplicitamente affermato che “ il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso” (Cass. Civ. n. 27424/2014).
Quindi le registrazioni effettuate in azienda dal lavoratore relative a conversazioni con i colleghi o con il datore di lavoro potranno essere utilizzate, anche senza il consenso degli altri partecipanti alla conversazione, al solo scopo di tutelare i diritti del lavoratore in un giudizio.
Non potranno, invece, essere diffuse sui social networks senza il consenso di tutti i protagonisti della conversazioni.
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