Buongiorno Avvocato, mi sono licenziato nel 2019, ho lavorato nella ditta dal 2008; sono andato al sindacato per ricalcolare le buste dal 2008-2019: non mi sono stati pagati 38.000 mille euro. Che posso fare?
In primo luogo dobbiamo esaminare l’istituto della prescrizione dei crediti retributivi (come il tuo) derivanti da rapporto di lavoro privato, ovvero del periodo di tempo trascorso il quale il diritto non può più essere fatto vare.
Tutti i crediti retributivi si prescrivono in 5 anni.
Da quando decorre il quinquennio? Da quanto, cioè, si devono iniziare a contare i 5 anni scaduti i quali il lavoratore non può più richiedere al datore di lavoro il pagamento della retribuzione dovuta e non pagata?
Nel 1966 la Corte Costituzionale era intervenuta per escludere la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro e ciò in ragione del fatto che la particolare situazione psicologica del lavoratore avrebbe potuto indurre quest’ultimo a rinunciare all’esercizio del proprio diritto per non esporsi a possibili ritorsione da parte del datore di lavoro.
All’epoca della pronuncia della Corte Costituzionale, la legge permetteva, infatti, al datore di lavoro di licenziare “facilmente” il lavoratore il quale non poteva contare neppure su una tutela reintegratoria che permettesse al lavoratore, licenziato per avere esercitato un suo diritto, di essere reintegrato sul posto di lavoro. Pertanto in quel contesto la prescrizione del diritto retributivo iniziava a decorrere solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
La situazione cambia con i successivi interventi normativi che introducono la tutela reintegratoria per i lavoratori delle imprese con più di 15 dipendenti.
Con la nuova legge cambia l’orientamento dei giudici: la possibilità di essere reintegrato sul posto di lavoro a seguito dell’impugnazione di un licenziamento illegittimo, faceva venire meno quella situazione psicologica del lavoratore che poteva indurlo a non fare falere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro per il timore di essere licenziato senza possibilità di reintegra.
In quel periodo quindi l’inizio della prescrizione cambiava a seconda della dimensione dell’azienda: nella aziende con più di 15 dipendenti, ovvero quelli in cui il lavoratore godeva della tutela reintegratoria, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore iniziava a decorrere durante il rapporto di lavoro, mentre per il lavoratore dipendente di impresa con meno di 15 dipendenti, la prescrizione decorreva solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Quest’ultimo impostazione è rimasto tale fino all’entrata in vigore della c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012) e, successivamente, del c.d. Jobs Act (D.Lgs 23/2015).
Con questi interventi normativi la tutela reintegratoria è stata circoscritta solo a poche titpi di licenziamento, mostrando il nuovo legislatore d preferire come rimedio principale in caso di licenziamento illegittimo la tutela indennitaria.
In quest’ultimo quadro normativo, che è quello oggi vigente, il lavoratore non gode più della tutela di vedersi reintegrato sul posto di lavoro, se non in circoscritte e limitate ipotesi; pertanto il lavoratore ritorna a trovarsi in una situazione di subalternità psicologica nei confronti del datore di lavoro, dovuta all’incertezza circa il la tutela (reintegratoria o solo indennitaria).
Per questi motivi oggi la giurisprudenza è tornata a ribadire che la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro ed a prescindere dal numero dipendenti del datore di lavoro.
Tornando al quesito: il tuo diritto al recuperare i 38.000 euro, quali differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro e non pagate, si prescrive in 5 anni a partire dal giorno in cui hai rassegnato le dimissioni, quindi in ogni caso nel corrente anno 2024. Se ti sei dimesso, ad esempio, il 1 marzo 2019, il tuo diritto è oramai prescritto. Diversamente se non è ancora maturata la prescrizione devi rivolgerti quanto prima ad un avvocato.
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