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Come si cancella l’ipoteca estinta se il creditore non è rintracciabile?

Ti trovi qui: Home / Ipoteca / Come si cancella l’ipoteca estinta se il creditore non è rintracciabile?

6 Maggio 2008 //  by Simone Falusi//  2 commenti

Devo cancellare un’ipoteca volontaria posta sul mio immobile a garanzia di pagamento di cambiali emesse a favore di un privato.
L’ultima cambiale è stata pagata a gennaio 2006. Ora volevo estinguere l’ipoteca ma il notaio mi ha chiesto la presenza del creditore il quale nel frattempo si è trasferito all’estero.
Cosa posso fare?
Grazie
29/4/2008 – Flavio (email)

Risposta: la cambiale può contenere una clausola con la quale si dichiara la costituzione di una ipoteca a garanzia del pagamento del titolo. E’ la c.d. cambiale ipotecaria (di cui all’art. 2831 Codice Civile): in questo caso il trasferimento del titolo a mezzo di girata comporta anche la trasmissione dell’ipoteca.
La cancellazione dell’ipoteca cambiaria avviene, ai sensi dell’art. 2882 del Codice Civile, dietro presentazione del consenso del creditore ipotecario, consenso che deve essere rilasciato con le forme previste dagli art. 2821, 2835 e 2837 c.c., cioè con le stesse forme previste per l’iscrizione dell’ipoteca (mediante atto pubblico, oppure mediante scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente); il principio per cui l’ipoteca a garanzia dei crediti cambiari si trasmette ai successivi possessori del titolo con la girata, non implica deroga ai principi fondamentali sull’autenticità dell’atto di consenso alla cancellazione. L’art. 2887 c.c. prevede, inoltre, che per ottenere la cancellazione dell’ipoteca cambiaria occorre presentare , oltre all’atto di consenso, il titolo di credito (cambiale).
Se, però, il creditore non è reperibile o si dichiari indisponibile a sottoscrivere l’atto notarile di assenso? Allora non resterà che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria la quale, accertato il regolare e completo pagamento del debito, che andrà ampiamente dimostrato, potrà disporre che l’ipoteca venga cancellata; in questo caso il provvedimento del Giudice sostituisce l’atto contenente l’assenso del creditore ed il conservatore deve eseguire la cancellazione dietro presentazione del solo provvedimento giudiziale divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato, non impugnabilità o reclamabilità per altri provvedimenti).

Categoria: IpotecaTag: cambiale, cambiale ipotecaria, Cancellazione ipoteca, Ipoteca

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Commenti

  1. Flavio

    10 Luglio 2011 alle 08:57

    Ciao a tutti. Io vorrei chidere come cancellare l’ipoteca sull’immobile in seguito all’estinzione delle cambiali ipotecarie ( sono ormai tutte pagate ed in mio possesso). Da quel che ho capito oltre ad una dichiarazione di liberatoria di null’altro a pretendere da parte del creditore in merito alle cambiali avrei bisogno di un’atto di consenso, da parte sua, alla cancellazione d’ipoteca. Vorrei sapere se esiste un fac-simile che io possa spedirgli x la sua compilazione oppure è un atto notarile? Insomma il creditore mi ha dato piena disponibilità, però vorrebbe sapere cosa scrivere e con quali modalità su questo atto di consenso, grazie.

    Rispondi
    • Avv.Simone Falusi

      13 Luglio 2011 alle 23:18

      Mi sembra che a questa domanda si sia già risposto nell’articolo qui sopra. Il consenso deve essere raccolto in un atto notarile.

      Rispondi

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