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Cancellazione dell’ipoteca giudiziale

Ti trovi qui: Home / Ipoteca / Cancellazione dell’ipoteca giudiziale

22 Dicembre 2008 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

euro
euro

A seguito di contributi INPS inpagati, da parte di mio padre, è stata accesa un’ipoteca legale. Avendo estinto adesso ogni debito, vorrei sapere come estinguere, o meglio ancora, cancellare l’ipoteca legale, e soprattutto i tempi perchè gli immobili vengano liberati. Grazie
Luca (via email)

Risposta: chi ha pagato il debito garantito da ipoteca ha diritto ad ottenere dal creditore l’assenso espresso alla cancellazione della relativa iscrizione. Infatti, a seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (art. 2882, comma 2, 2821 e 2835 c.c.), alla cancellazione dell’iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all’istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell’immobile assoggettato al vincolo reale). 

Pertanto, Lei deve richiedere al creditore il consenso scritto alla cancellazione dell’ipoteca e, una volta acquisito tale atto allegarlo alla richiesta di cancellazione che dovrà presentare all’Agenzia del Territorio presso cui è stata iscritta l’ipoteca. Nel giro di 20/30 giorni l’Agenzia del Territorio provvede ad annotare la cancellazione dell’ipoteca.

Categoria: IpotecaTag: cancellazione, giudiziale, Ipoteca

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