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Aggiudicazione dell’immobile espropriato e cancellazione delle ipoteche

Ti trovi qui: Home / Ipoteca / Aggiudicazione dell’immobile espropriato e cancellazione delle ipoteche

25 Febbraio 2009 //  by Simone Falusi//  1 commento

casaBuonasera
mi permetto di sottoporvi un mio quesito. Nel marzo dell’anno 2008 io e il mio compagno comprammo un immobile ad un’asta giudiziaria. Solo nel mese corrente ( febbraio 2009 ) ci hanno dato il decreto di trasferimento e il relativo atto di proprietà. Il cancelliere del Tribunale di Torino ci ha detto che l’estinzione delle ipoteche sono a carico nostro visto che il giudice ha ordinato solamente la cancellazione delle ipoteche. Peccato che questa casa ha 2 pignoramenti, 1 ipoteca volontaria e 3 giudiziali.
Nell’avviso di vendita non c’era scritto nulla al riguardo …. ora ci troviamo a pagare più di 4000 € per l’estinzione di 4 ipoteche.
Come ci dobbiamo comportare? E’ corretto che il costo debba gravare sugli acquirenti dell’immobile anche se le ipoteche non sono state fatte a nome nostro?
Con la speranza di ricevere una vostra gentile risposta Vi porgo distinti saluti
Nunzia

Risposta: con il decreto di trasferimento il Giudice trasferisce il diritto di proprietà dal debitore esecutato che lo possiede all’aggiudicatario definitivo che così ne diviene il nuovo proprietario. Con il decreto il Giudice deve ordinare la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni di pignoramento gravanti sul bene. L’art. 586 c.p.c. prvede infatti che “Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione puo’ sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresi’ l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio“. 
Le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono normalmente a carico della massa (e non dell’aggiudicatario) e prelevabili ex art. 2770 c.c. (“…Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche “) dall’aggiudicatario che le abbia anticipate; è fatto,comunque, salvo il diverso provvedimento del Giudice, che ponga le spese definitivamente a carico dell’aggiudicatario (Cass. 25 luglio 2002 n. 10.909).

Quindi, in assenza di un espresso e divorso provvedimento del Giudice, le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono a carico della massa dei creditori.

Categoria: IpotecaTag: esecuzione immobiliare, Ipoteca

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Bernadine

    30 Aprile 2010 alle 09:50

    ciao!, grazie moltissimo delle buone info, sono ottime!

    Rispondi

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