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Informativa sulla mediazione e negoziazione assistita

ai sensi dell’art. 4 comma 3° del D.Lgs. 28/2010 (Mediazione) e dell’art. 2, Comma 7, D. L. n. 132/2014 (Negoziazione Assistita)

 

A) In ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 e succ. modif. (MEDIAZIONE) si rende edotto il cliente:

a1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversia in materia civile e commerciale, nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (per le materie ivi contemplate, per i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso in cui la controversia sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
a2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
a3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: i) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: ii) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; iii) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

B) In ossequio di quanto previsto dall’art. 2, Comma 7, D. L. n. 132/2014 (Negoziazione Assistita) si rende edotto il cliente:

b1. della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D. L. n. 132/2014 e succ. modif., per tentare la risoluzione in via amichevole delle controversie civili vertenti su diritti disponibili;
b2. che la convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza di un avvocato è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
b3. che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
b4. che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.;
b5. che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;
b6. che i difensori e le parti sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;
b7. che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;
b8. che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati.

Avv. Simone Falusi

CONTATTI ED ORARI

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