DOMANDA 1: Salve Avvocato, vorrei chiederle se in caso di denuncie di maltrattamenti verso la moglie, in caso poi di separazione giudiziale, vi è una possibilità di affido esclusivo un minore di 21 mesi che ha già assistito a scene di violenza. Grazie.
Elena
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DOMANDA 2: Buongiorno mi chiamo giuseppe e scrivo dalla germania vorrei farle una semplisissima domanda: sono separato e la mia ex convive con un uomo che spesso litigano forte in questo caso posso avere l’affidamento dei miei figli tutto qui grazie aspetto risposta io so inotre che finche non tocca i bambini e picchia solo lei non posso fare nulla vero?
Giuseppe.
Risposta: l’affidamento condiviso dei figli costituisce la regola, ma come ogni regola anche questa ha la sua eccezione, codificata nell’art 155 bis c.c. che prevede appunto l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, qualora il giudice ritenga che “l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.
l’ Art. 155-bis del Codice civile stabilisce infatti che: “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile“. L’Art. 155-terprevede, inoltre, che “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
Solo quindi se l’affidamento condiviso dei figli risulti pregiudizievole per l’interesse del minore si potrà disporre l’affidamento esclusivo ad un genitore. Poichè la legge non specifica quali sono le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento motivato”, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo.
Se la violenza (anche solo psicologica) verso i figli eclude certamente l’affido condiviso, cosa dire quando tra i genitori esiste forte conflittualità, se non addirittura violenza? Ancorchè la Corte di Cassazione abbia affermato che “L’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (Cass. Civ. 16593/08), ritengo che la violenza fisica (ma anche quella verbale) tra i genitori in presenza dei figli sia fortemente “contrario all’interesse del minore”, poichè il minore finisce inevitabilmente per subire gravi traumi. In presenza di tali comportamenti quindi mi pare che, in relazione alla prima domanda, sia ipotizzabile una richiesta di affido esclusivo, mentre nel secondo caso, possa essere richiesta la revisione delle precedenti disposioni sui figli.
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