Egregio avvocato vorrei gentilmente sapere che cosa accade se viene scoperta la moglie ad avere una relazione extraconiugale, tra l’altro già da diversi mesi, poichè il sottoscritto è stato lontano da casa per lavoro. la stessa ancor prima che venisse scoperta per mesi ha trattato il sottoscritto in modo umiliante, ammettendo comunque di non voler stare più insieme e proponendo la separazione, cosa tra l’altro che al sottoscritto non è mai passata per la mente. faccio altresì presente che abbiamo due bambini minorenni, nonostante sia stata scoperta tuttora non dimostra alcun segno di pentimento e più che mai vorrebbe separarsi. siamo in regime di comunione dei beni, la casa è al 50% e il mutuo è intestato solo a me. cosa accadrebbe se decidessi di rivolgermi ad un legale?
grazie mille della sua disponibilità.
M.
Risposta: la separazione personale dal coniuge deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio all’educazione dei figli. La violazione del dovere di fedeltà coniugale di cui all’art. 143 c.c. rappresenta una violazione particolarmente grave che, normalmente, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed è ritenuta, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge infedele, semprechè che non si dimostri l’assenza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e crisi coniugale, mediante una volutazione rigorosa dei comportamente di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto. Ciò significa che se il matrimonio risultava essere irrimediabilmente in crisi già prima della violazione del dovere di fedeltà da parte di un coniuge, tale violazione non determinerebbe comunque l’addebito della separazione al coniuge infedele.
La pronuncia di una separazione con addebito della relativa responsabilità ad uno dei coniugi comporta per quest’ultimo la perdita al diritto di mantenimento (art. 156 c.c.), del diritto all’assistenza previdenziale e dei diritti successori (art. 548 comma 2 c.c. e 585 comma 2 c.c.). In merito all’assegnazione della casa, in presenza di figli minori o non economicamente indipendenti, vale quanto riferito in numerosi post precedenti.
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