• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary navigation
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Before Header

Telef.   05741823351

Facebook Twitter Linkedin Mail

Studio Legale Falusi

Avvocato Prato

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Mobile Menu

Menu

  • HOME
  • AREE DI ATTIVITA’
    • Famiglia e Successioni
      • Separazione e Divorzio
      • Affidamento e mantenimento figli coppie di fatto
      • Riconoscimento figli
      • Riconoscimento paternità o maternità
      • Unioni civili e convivenze di fatto
      • Amministrazione di sostegno – interdizione e inabilitazione
      • Successioni ereditarie
    • Risarcimento danni
      • Malasanità
      • Infortunistica stradale
      • Danni da immissioni
      • Vacanza rovinata
      • Insidia stradale
    • Immobili
      • Locazioni e sfratti
      • Condominio
      • Proprietà e diritti reali
    • Diritto del lavoro
      • Accertamento lavoro subordinato
      • Pagamento differenze retributive
      • Impugnazione licenziamento
      • Mobbing
    • Recupero crediti
    • Contratti
    • Altri servizi
    • Servizi per il privato
    • Servizi per le imprese
  • CONSULENZA
  • TARIFFARI
    • Tariffa Flat
    • Tariffa a tempo
    • In base al risultato
    • Parametri Forensi
    • Assistenza continuativa
    • Gratuito patrocinio
    • Preventivi
  • DOMICILIAZIONE
  • CONTATTI
  • BLOG
  • Search

Chiedi una Consulenza

Scopri come il nostro studio può aiutarti

0574 1823351

blog

Separazione: le retta dell’asilo è una spesa straordinaria?

Ti trovi qui: Home / Famiglia / Separazione: le retta dell’asilo è una spesa straordinaria?

21 Aprile 2009 //  by Simone Falusi//  2 commenti

famigliaSalve,
con decreto d’ urgenza, in attesa dell’udienza di separazione giudiziale, il giudice ha affidato a me mio figlio di 2 anni e mezzo. Ha stabilito i giorni di visita del padre ed ha deciso che quest’ultimo deve corrispondere 300 di mantenimento al mese più il 50% delle spese straordinarie. Inoltre sarebbe dovuto uscire dalla casa coniugale entro il 20 febbraio in quanto affidata a me. Lui corrisponde solo il mantenimento in quanto non considera la retta dell’asilo nido (490 euro) spesa straordinaria: lo è o non lo è? E se lo è, come posso fare per ottenerne il pagamento?
Io abito in un appartamento diverso alla casa coniugale (essendo io scappata per percosse), quindi lui è ancora in quella casa; lui ha fatto ricorso presso il tribunale dei minori per avere l’affidamento del figlio. Io lavoro, ho una vita normalissima, rispetto ligiamente tutto cciò che è stato stabilito da giudice: sulla base di quali motivazioni potrebbero affidarlo al padre? Può influire il fatto che egli risieda ancora nella casa coniugale?
Grazie

Risposta: se nel provvedimento del giudice non è specificato che il padre debba farsi carico anche del 50% delle spese per l’istruzione, in aggiunta al versamento della quota di mantenimento per il figlio, non credo che la retta per l’asilo possa essere considerata una spesa straordinaria (infatti nè la legge nè la giurisprudenza indica un elenco preciso delle spese da annoverare tra quelle straordinarie, pertanto  per risulvere tali questioni occorre rifarsi alle regole generali). Se, pertanto, l’importo per il mantenimento del figlio non appare oggettivamente sufficiente, dovrà chiedere la revisione del provvedimento del giudice. 

Quanto all’affidamento del figlio non sappiamo quali siano le ragioni addotte dal padre; in ogni caso la circostanza che egli risieda ancora – contrariamente a quanto previsto nel provvedimento del giudice – nella casa coniugale non mi pare possa costituire un elemento sufficiente per chiedere l’affidamento del figlio.

Categoria: Famiglia, Separazione e DivorzioTag: asilo, divorzio, genitori, mantenimento, retta scuola, Separazione coniugi, spese

Post precedente: « L’ipoteca non si cancella “automaticamente”
Post successivo: Separazione: ancora sull’assegnazione della casa coniugale »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Anonimo

    21 Giugno 2015 alle 15:52

    Mia figlia lasciata dal proprio coniuge con un bambino di solo 7 mesi, con artifizi da parte dei genitori del suo ex coniuge (lui compreso) hanno fatto si che mia figlia uscisse dalla casa coniugale (di proprietà del mio ex consuocero) insieme al neonato ed ex coniuge, per poi costringerli ad andare in affitto e qui c’è il famoso “gioco delle tre carte” ovvero il coniuge dopo 20 giorni è ritornato nell’appartamento paterno e conseguentemente ha chiesto la separazione legale con un mantenimento, nei confronti del figlio di € 550 compreso meno di un quarto di affitto. faccio presente che mia figlia paga 856.00€ e fa la cassiera ad un supermercato. per tutto cio’ la mia richiesta e’ la seguente:
    il bambino a settembre di quest’anno andra’ alla scuola materna pagando tasse e quant’altro, ma in particolare la mensa, visto che ha il tempo pieno, ma l’ex non vuole concorere alle suddette spese in particolare alla quota mensa, che con l’isee dei redditi di mia figlia, avrebbe dovuto pagare 20 €, ma il comune di roma vuole che nel calcolo dell’isee, vengano aggiunti anche i redditi del padre copresi due alloggi di sua proprietà e pertanto la quota mensa arriverà a oltre 80-90€. Ma in particolare, quest’ultima non fa parte delle spese straordinarie? Certamente si fanno delle leggi con contenuti poco trasparenti e pertanto male interpetrabili e tutto ciò favorisce l’inevitabilmente “aiuto” di un avvocato. Ovviamente mia figlia non prende nessun mantenimento o/e aiuto per il pagamento dell’affitto, ma solo quello sopra mensionato. A tal proposito, posso avere dei reali chiarimenti?

    Rispondi
    • Simone Falusi

      23 Giugno 2015 alle 18:48

      Anticipo che il problema di come individuare quali sono le spese ordinarie e quali quelle straordinarie di mantenimento per i figli sarà oggetto di un apposito articolo che pubblicheremo tra non molto. Qui posso dirti che le spese per la mensa scolastica non rientrano tra spese straordinarie: queste ultime, infatti, sono quelle destinate a fare fronte ai bisogni ed alle esigenze che non rientrano nelle normali consuetudini di vita del figlio oppure servono per fare fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali; come tali le spese straordinarie non sono quantificabili a priori. La spesa per la mensa scolastica è quantificabile a priori e soddisfa un bisogno quotidiano del bambino, come tale rientra tra le spese ordinarie, incluso nel contributo mensile pagato dal padre.

      Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Invia una domanda al blog

Per postare una domanda da pubblicare sul blog clicca sull'immagine qui sotto e verrai indirizzato al nostro sito Avvocatoblog.it

invia un quesito al blog

Categorie

Commenti recenti

  • zorro su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Simone Falusi su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • Tiziano su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • killing moles with marshmallows su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • handle bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Microresolutionsforweightloss official website su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • electriq 65" 4k ultra hd led smart tv review su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • Marcello su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • travel tote bag su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

Archivi

Tag

affidamento figli affitto Avvocato banca cancellazione Cancellazione ipoteca casa compravendita conduttore coniugi contratto convivenza more uxorio custodia Danni debiti Deposito cauzionale disdetta divorzio estinzione famiglia figli genitori immobile incidente stradale Ipoteca locatore locazione Locazioni matrimonio muffa Mutuo notaio penale Proprietà e Condominio recesso responsabilità Risarcimento danni sentenza separazione Separazione coniugi sfratto spese Umidità vendita Vizi e difetti

Footer

Contatti

STUDIO LEGALE FALUSI
Tel. 05741823351

59100 Prato
Viale della Repubblica, 153

Aree di attività

  • Famiglia e Successioni
  • Risarcimento danni
  • Immobili
  • Diritto del lavoro
  • Recupero crediti
  • Contratti

Servizi Legali

  • Servizi per i privati
  • Servizi per le imprese
  • Consulenza
  • Preventivi
  • Gratuito patrocinio
  • Domiciliazioni
  • Cookie Policy (UE)
  • Termini e condizioni
  • Info e documenti
  • Faq

Copyright © 2023 · Studio Legale Falusi - Viale della Repubblica, 153 - 59100 Prato - Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

Studio Legale Falusi
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}