Buongiorno, sono M*** convivente da 13 anni e sposata da 7; abbiamo due figli 17 e 15 anni; ora mio marito vuole la separazione. Visto che la nostra vita insieme è abbastanza agiata, due auto di lusso, villa con piscina ( ancora in mutuo), colf a tempo pieno con regolare contratto. Tutta la situazione finanziaria è stata controllata da lui; ora però vengo a sapere che lui è nullatenente e che rischio di diventare povera dopo la separazione. Io ho sempre seguito i figli e ho rinunciato al lavoro. La mia domanda è, la documentazione fotografica di assegni, estratto bancario, polizze di assicurazione e altro può essere usata come prova delle sue vere entrate ? Il fatto che lui guidi una auto lussuosa intestata al figlio maggiorenne del suo primo matrimonio, figlio che mantiene ancora lui, può gettare sospetti che menta su le sue possibilità economiche? Esiste anche una impresa dove è lui a gestire tutta la parte organizzativa e economica, quanto pare a titolo gratuito. Prima di iniziare una azione legale volevo capire se ho la possibilità di togliere la maschera a lui o è meglio accontentarmi del misero assegno che vuoi corrispondere a me e ai figli? La ringrazio, spero di essere stata chiara.
Risposta: prima una premessa: con la separazione il vincolo del matrimonio non viene sciolto, ma si verifica una sorta di sospensione di alcuni doveri (fedeltà, assistenza morale) in attesa della pronuncia di divorzio. Vi sono però dei doveri dei coniugi che permangono anche dopo la separazione, tra questi, ed in primo luogo, vi è il dovere di assistenza materiale, che si sostanzia nella corresponsione dell‘assegno di mantenimento. L’art. 156 del cod. civ. prevede infatti che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato“.
Per quanto sopra detto, quindi, anche dopo la crisi coniugale sussiste un obbligo di contribuzione a carico del coniuge economicamente più forte ed a favore di quello con meno redditi. E tale obbligo è ancorato saldamente alle reali capacità contributive del coniuge debitore. In altri termini se la separazione non è addebitabile a te e se tu non hai adeguati redditi propri, tuo marito dovrà contribuire al tuo mantenimento, oltreché a quello dei vostri due figli. Per calcolare la misura del contributo di mantenimento si dovrà fare riferimento al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza: il mantenimento ha così la funzione di consentire a te, quale coniuge economicamente debole, di conservare durante lo stato di separazione un tenore di vita analogo a quello goduto prima della crisi del matrimonio.
Penso che tu sia in grado di provare, anche solo per presunzioni, la reale consistenza dei redditi di tuo marito affinché questo sia tenuto al pagamento di un contributo di mantenimento (per te e per i vostri figli) adeguato.
Aggiungo infine che nella probabile ipotesi di separazione giudiziale, è importante fin da subito raccogliere quanti più documenti possibili sulla effettiva situazione patrimoniale di tuo marito, e ciò al fine di poter ottenere dal Tribunale, già all’esito della prima udienza davanti al Presidente, un provvedimento che ti riconosca il giusto contributo. Nella fase successiva, inoltre, il Tribunale potrà disporre anche accertamenti da parte della Polizia Tributaria per accertare gli effettivi redditi di tuo marito.
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