Salve,
sono un cittadino italiano residente a Ginevra, io e mia moglie vogliamo divorziare. La mia moglie è residente in italia, il matrimonio è stato celebrato in Italia nel 2006.
La domanda : il divorzio lo posso chiedere a Ginevra? o lo dobbiamo chiedere in Italia? sapendo che in svizzera è piu simplice.
Aspetto la vostra risposta…è importante per me.
Vi ringrazio.
Distnti Saluti
Nabil (via email)
Risposta: cominciamo col dire che in Italia il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi nei seguenti casi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
- all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
- a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
- l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) di cui al precedente punto 1) , quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…) Per la proposizione della domanda di divorzio, la separazioni deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;
- il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
- l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
La causa statisticamente più frequente di divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale. Presupposto della separazione è l’esistenza di cause che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Con la separazione si verifica lo scioglimento della comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Solo con la pronuncia di divorzio il matrimonio si scioglie.
Pertanto, in Italia, ove al Suo caso non si applichino le altre condizioni sopra indicate, Lei e/o Suo moglie dovete prima chiedere la separazione legale e, dopo tre anni, il divorzio.
Parrebbe che in Svizzera la crisi matrimoniale possa essere definita più celermente: è quindi possibile per 2 cittadini italiani, sposati in Italia, chiedere subito il divorzio all’estero, in questo caso in Svizzera?
Precisiamo che le sentenza di divorzio, come qualsiasi altra sentenza pronunciata da una autorità giudiziaria estera, è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, a condizione però che si rispettino certe condizioni, tra cui quelle fissate dalla legge 31/5/1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) agli artt. 64, 65 e 66.
L’art. 64 stabilische che “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
L’art. 65 prevede che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa’’.
L’art. 66 stabilische che “i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorchè emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano“.
In linea del tutto teorica, quindi, una “sentenza svizzera” di divorzio potrebbe essere fatta valere in Italia. Occorre, però, valutare attentemente la legge svizzera in materia ed in particolare, verificare se nel caso di specie il giudice svizzero è competente secondo il proprio ordinamento.
Risarcimento
Ottimo articolo.
puglisi
il commento scritto sopra non risponde a nulla..mal fatto complimenti per i consulenti
avv. falusi
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