Sono una ragazza di 24 separata legalmente il giorno 19 Febbraio 2014, ho un bambino legalmente riconosciuto dal padre (il mio ex marito). Mi sono separata con una separazione consensuale. Il mio ex deve versarmi 200€ al mese per il bambino (4 anni) e in piu, di accordi di separazione lui si deve accollare tutte le spese extra del bambino nella maniera del 100% finché io non trovo lavoro. Solo che il mio ex non mi ha MAI versato tale cifra. Col mese di Aprile 2014 mi avrebbe dovuto già dare 400€. Non posso permettermi di pagare un avvocato. Cosa posso fare, a chi mi posso rivolgere perché mio figlio abbia quei soldi?
Risposta: se la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale, il provvedimento giudiziale costituisce titolo esecutivo: questo significa che sarà possibile promuovere esecuzione forzata nei confronti del padre inadempiente. In altre parole è possibile pignorare beni e/o somme di denaro del debitore fino alla soddisfazione del credito. Un altro rimedio è quello previsto dall’art. 8 della legge sul divorzio (L. 898/70): in forza di questa norma la parte che ha diritto di ricevere l’assegno periodico di mantenimento per sé o per il figlio può rivolgersi direttamente al terzo tenuto versare periodicamente somme all’obbligato principale, senza necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria. In altre parole è possibile chiedere al datore di lavoro del padre di tuo figlio di versarti direttamente l’assegno di mantenimento. Infatti una recente legge (la 219/2012) che ha equiparato i figli naturali a quelli legittimi, ha esteso le garanzie di pagamento degli obblighi di mantenimento, previste nell’ambito del processo di separazione e divorzio, anche ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.
Per attivare questa procedura esecutiva occorre l’assistenza dell’avvocato; anche in questo caso, tuttavia, è possibile richiedere il c.d. gratuito patrocinio, ovvero la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nel caso in cui il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad un importo che viene periodicamente aggiornato; per maggiori informazioni visita la nostra pagina dedicata al Gratuito Patrocinio).
Ricordo, infine, che l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, oltre ad un illecito civile, può costituire anche un illecito penale. L’art. 570 del codice penale infatti sanziona chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l’applicabilità congiunta delle pene a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
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