Nel 2014 sono stati introdotti due nuovi meccanismi per ottenere la separazione ed il divorzio senza necessità di dover andare davanti ad un Giudice e, in determinati casi, senza che sia necessaria l’assistenza dell’avvocato. Facciamo dunque una rapida rassegna di quali sono, oggi, tutti gli strumenti per separarsi o divorziare.
1. La Separazione dei coniugi
1.1. Che cos’è?
Con la separazione i coniugi non mettono fine al matrimonio, ma ne sospendono gli effetti. Solo con il divorzio infatti si ha lo scioglimento definitivo del rapporto matrimoniale; quindi la separazione è, di norma, il passaggio necessario per ottenere il divorzio: i coniugi non possono divorziare se non dopo che sia trascorso un certo periodo di tempo dalla separazione legale. La separazione comporta la sospensione temporanea degli adempimenti dei doveri matrimoniali: si tratta di uno stato transitorio dei coniugi in attesa o di una riconciliazione o del divorzio.
1.2. Come di ottiene?
Oggi la separazione oggi può essere ottenuta, in modo, per così dire, tradizionale, attraverso il ricorso al Tribunale, oppure utilizzando 2 nuove procedure che permettono ai coniugi di separarsi (e anche di divorziare) senza andare dal giudice. Di queste nuove procedure parleremo più avanti. Vediamo adesso quali sono i meccanismi per separarsi davanti al giudice.
Esistono due tipi separazione “tradizionale”, con tempi, costi e procedure diverse, a seconda del fatto che i coniugi siano o meno d’accordo non solo nel volersi separare, ma anche su tutte le condizioni che andranno a regolare la separazione. Nella prima ipotesi si parla di separazione consensuale, nella seconda di separazione giudiziale:
A) la separazione consensuale: è la procedura più rapida e viene utilizzata quando i coniugi raggiungono un accordo su tutte le condizioni (personali e patrimoniali) della separazione, quali:
- affidamento dei figli minori (se presenti),
- assegno di mantenimento per i figli,
- eventuale contributo di mantenimento da parte di un coniuge a favore dell’altro,
- assegnazione della casa coniugale
In questi casi l’accordo dei coniugi viene sottoposto al Tribunale per l’omologazione: il Tribunale quindi “convaliderà” la separazione solo dopo avere verificato che gli accordi dei coniugi non siano lesivi degli interessi dei figli minori, diversamente rifiuterà di omologare la separazione.
Il procedimento di separazione consensuale è molto veloce: dopo il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunali i coniugi dovranno comparire davanti in una udienza davanti al Presidente del Tribunale per confermare i loro accordi, dopodiché il Tribunale emetterà il decreto di omologa della separazione. Di solito il tutto si conclude in 2/4 mesi.
B) la separazione giudiziale: quando non è possibile trovare un accordo per una separazione consensuale, i coniugi, o anche uno solo dei due, possono chiedere la separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile o tale da recano grave pregiudizio all’educazione dei figli, così recita l’art. 151 c.c. Quanto alla procedura, la separazione giudiziale introduce una causa vera e propria e quindi un procedimento più complesso ed articolato della separazione consensuale.
2. Divorzio
2.1. Che cos’è?
Con il divorzio si ottiene lo scioglimento definitivo del matrimonio, qualora il matrimonio sia stato celebrato con rito civile; mentre si ottiene la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui quest’ultimo sia “concordatario”, ovvero celebrato con rito religioso cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato Italiano. Solo dopo il divorzio, quindi, i coniugi sono liberi di contrarre un nuovo matrimonio.
2.2. Come di ottiene?
Il divorzio può essere chiesto dai coniugi già legalmente separati, attraverso una di queste procedure:
A) divorzio congiunto: con questa procedura i coniugi già separati e che siano d’accordo su tutte le condizioni del divorzio, possono ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Occorre che i coniugi abbiano raggiunto una intesa su tutte le condizioni (personali e patrimoniali) del divorzio quali l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare, l’eventuale contributo per mantenimento di un coniuge.
Il procedimento di divorzio congiunto è molto veloce: dopo il deposito della domanda, i coniugi devono comparire in una sola udienza davanti al Presidente del Tribunale, per confermare la loro volontà di divorziare alle condizioni già concordate. Il procedimento si conclude con una sentenza. Per l’intero procedimento occorrono mediamente 2/4 mesi.
B) divorzio giudiziale: come per la separazione, quando i coniugi non trovano un’intesa sulle condizioni del divorzio o quando uno dei due coniugi non intende divorziare, il coniuge interessato può chiedere lo scioglimento del matrimonio, instaurando un procedimento contenzioso avanti al Tribunale.
2.3. Quando si può chiedere?
Il divorzio può essere chiesto quando dalla separazione è decorso un certo periodo di tempo, prescritto dalla legge, ovvero:
- 6 mesi in caso di separazione consensuale (divorzio breve)
- 12 mesi in caso di separazione giudiziale
In entrambi i casi il termine decorre dalla data dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Anche se la separazione personale dei coniugi è la ragione più frequente per richiedere il divorzio, la legge prevede altre ipotesi in cui uno dei coniugi può chiedere il divorzio:
- quando ci sia stata condanna dell’altro coniuge, anche per fatti commessi precedentemente al matrimonio, all’ergastolo o alla reclusione superiore ai quindici anni o per determinati gravi reati (come ad esempio il tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio);
- quando l’altro coniuge straniero abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all’estero nuovo matrimonio;
- quando il matrimonio non è stato consumato; quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 164/82.
Dal 1° marzo 2023 è consentito introdurre la richiesta di divorzio contestualmente alla domanda di separazione; il Giudice che decide sulla separazione sarà lo stesso che decide anche sul divorzio: in questi casi potranno essere assunte simultaneamente le prove necessarie per entrambe le domande con riduzione delle tempistiche per ottenere il divorzio in quanto si svolge una sola causa invece che due processi distinti.
Il Giudice dovrà comunque aspettare che passi il tempo previsto dalla legge (6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale) per emettere la sentenza sul divorzio.
3. Separazione e divorzio senza Giudice
Come abbiamo anticipato, una legge del 2014 (Decreto Legge 132/14 convertito nella legge 162/14) ha introdotto due nuove “strade” che i coniugi in crisi possono percorre per ottenere la separazione o il divorzio.
Si tratta di meccanismi alternativi al tradizionale ricorso al Giudice. Infatti, attraverso la negoziazione assistita dall’avvocato o attraverso un accordo concluso davanti all’ufficiale dello Stato civile, i coniugi possono ottenere gli stessi effetti del provvedimento del Tribunale che dichiara la separazione o il divorzio. Vediamo quali sono queste nuove strade e in quali casi possono essere percorse.
3.1. Negoziazione assistita dall’avvocato
In alternativa al ricorso in Tribunale, la coppia che vuole separarsi o divorziare può utilizzare la nuova procedura denominata Negoziazione Assistita dagli avvocati, che è disciplinata dall’art. 6 del Decreto Legge 132/14.
In sostanza, la parte che vuole separarsi o divorziare, anziché chiamare in giudizio l’altro coniuge, può invitarlo, attraverso l’avvocato, a trovare una intesa sulla separazione o sul divorzio. In questo procedimento agli avvocati delle parti viene riconosciuto il ruolo di negoziatori, che dovranno assistere ed aiutare i coniugi a trovare un intesa su tutti gli aspetti, personali ed economici, della separazione e del divorzio (modalità dell’affidamento dei figli, se presenti, mantenimento dei figli ed, eventualmente, di un coniuge, assegnazione della casa) .
L’accordo eventualmente raggiunto con questa procedura, firmato dalle parti e dagli avvocati, ha la stessa efficacia dei provvedimenti del Tribunale che definiscono i procedimenti di separazione e di divorzio. In sostanza, attraverso la Negoziazione Assistita le parti possono ottenere la separazione ed il divorzio senza dover andare in Tribunale, ma semplicemente firmando un accordo che regolerà la separazione o il divorzio presso lo studio dell’avvocato. A quest’ultimo, poi, spetterà il compito di trasmettere l’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto, una volta acquisito il nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale. L’accordo è annotato negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ciascun coniuge e sull’atto di matrimonio.
3.2. La separazione in Comune
Il secondo meccanismo introdotto dal decreto legge 132 del 2014 è la conclusione di un accordo (con o senza l’assistenza dell’avvocato) presso l’ufficio dello Stato Civile. Questa procedura è però caratterizzato da alcune limitazioni:
- non può essere utilizzato dalla coppia che ha figli minori o maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci;
- l’accordo dei coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (non è possibile quindi l’inserimento di clausole come ad esempio l’uso della casa coniugale e qualunque altra utilità economica tra i coniugi)
4. Revisione delle condizioni di separazione e divorzio
Le condizioni che regolano la separazione o il divorzio possono essere, su richiesta anche di una sola parte, revocate o modificate. La revisione delle condizioni può essere sia di natura economica (ad esempio può riguardare una modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento) sia riguardare l’affidamento dei figli.
I coniugi (o il coniuge) che intende chiedere una revisione delle condizioni della separazione o del divorzio può scegliere di ricorrere al Tribunale, o di avvalersi della Negoziazione assistita da un avvocato, oppure concludere un nuovo accordo presso l’ufficio dello Stato civile del Comune.
Flavia
Salve, ho una audienza fra pochi giorni . Sono ammessa al Libero Patrocinio .Ho firmato un mandato . Il mio legale me dice che e lui legalmente costituito a difendermi in tribunale pero ancora non ha depositato il ricorso in Tribunale.Che sucede se mi presento nella prima audienza senza avvocato?
Perdo la causa?.
Cordiali saluti
Alicia Mariza Ccoyllo Chinchay
Devo presentarmi al tribunale perché mi è arrivato una notifica di divorzio da parte di mio marito che non vedo da tre anni, abbiamo una bambina di sette anni d’età, mi hanno detto che devo presentarmi con il mio avvocato. Ma io non ho soldi da spendere per l’avv. , mi posso presentare senza? E se non mi presento cosa succede?
Simone Falusi
Trattandosi di un divorzio giudiziale, non può presentarsi senza avvocato. Se il tuo reddito non supera gli 11.493 euro hai diritto all’assistenza di un avvocato a spese dello stato. Per ulteriori informazioni leggi qui: https://avvocatoblog.it/avvocati/10-domande-gratuito-patrocinio/
Sandra
E’ possibile in una separazione assistita avere lo stesso avvocato?
Simone Falusi
No. Per separarsi attraverso la procedura di negoziazione assistita, la legge non consente ad un avvocato di assistere entrambi i coniugi. Occorre un avvocato per ciascun coniuge.
Casa
Dopo la separazione di coppia non sposata si scoprono documenti dove la signora avere costruito un rapporto esclusivo affinche il figlio si affezionasse solo a lei e altre situazioni che hanno portato alla rottura della famiglia, ritenendo gravissima la condotta scoperta contro la famiglia con prole posso chiedere giustizia e risarcimento danni o altro
io
ma e’ possibile un divorzio giudiziale dopo una separazione consensuale?
Marianna
Buonasera,
Ma il divorzio senza giudice è applicabile anche in presenza di figli minorenni?
Simone Falusi
Sì, ma solo ricorrendo alla procedura di negoziazione assistita da avvocati ( par. 3.1 dell’articolo). Non è invece possibile, in presenza di figli minorenni (o maggiorenni economicamente non indipendenti ) utilizzare la procedura in Comune.
Anonimo
Grazie mille, il suo blog è davvero utile!!
Versari
Ottimo articolo! Preciso e concreto.
Simone Falusi
Grazie.
Avv.to Cominotto
La separazione in Comune secondo il mio punto di vista sarebbe da togliere
mabel Zarate
perchè?