Con l’ultima riforma del codice di procedura civile (d.lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia) è stata introdotta la possibilità di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio.
Prima della riforma, occorreva presentare il ricorso per la separazione, attendere 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) dopodiché era necessario presentare un ulteriore ricorso per avviare il procedimento di divorzio.
Con la Riforma Cartabia, a partire dal 1° marzo 2023 con il ricorso introduttivo della separazione personale si può proporre anche la domanda di divorzio. Attenzione però, la fine del matrimonio non avviene in maniera diretta ed immediata, perché, anche se la domanda è unica, occorre comunque che tra la data della separazione e quella del divorzio intercorra il lasso di tempo di sei mesi o di un anno.
Di fronte al Tribunale, tuttavia, non sarà più necessario introdurre due diversi processi, ma vi sarà un procedimento, in cui si partirà dall’esame della domanda di separazione e poi, appena maturati i tempi, si passerà a quella di divorzio.
Questa novità che nella riforma era prevista solo per i procedimenti contenziosi (separazione giudiziale) è stata estesa dalla Corte di Cassazione anche alle separazioni consensuali (Cassazione, sentenza 28727/2023).
Occorre infine ricordare che la riforma Cartabia ha innovato anche la regola applicabile in materia di competenza territoriale. Infatti è previsto che il Tribunale di fronte al quale si propone la domanda di separazione (e di divorzio) in presenza di figli minori sarà quello di residenza abituale dei figli, mentre in mancanza di figli minori, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto.
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