Corte Costituzionale- Sentenza n. 169/2008
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898 sulla Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio limitatamente alle parole “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza”.
L’articolo in questione era stato recentemente modoficato nel 2005, attraverso l’inserimento di una nuova disciplina per l’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti divorzili. In particolare, il comma 1 dispone che: “La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge”.
Ne consegue che per individuare il giudice competente a decidere sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorrerà rifersi al tribunale del luogo della ove i comiugi avevano la residenza comune dei coniuge e ciò anche nella ipotesi che, al momento dell’introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo.
La Corte Costituzionale ha ritenuto tale criterio di competenza manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione dell’adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.
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