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Divorzio e patrocinio a spese dello stato

Ti trovi qui: Home / Avvocati / Divorzio e patrocinio a spese dello stato

10 Maggio 2010 //  by Simone Falusi//  2 commenti

gratuto-patrocinioSono separata da 7 anni,vorrei chidere il divorzio e finire la pratica,sono al momento disoccupata volevo sapere se esiste la possibilità di avere l’assistenza di un avvocato d’ufficio per ammorizzare i costi che non mi posso permettere. Grazie
Adriana

Risposta: in primo luogo facciamo un po’di chiarezza: nel Tuo caso l’avvocato d’ufficio non c’entra proprio; l’avvocato d’ufficio, infatti, è quello nominato nell’ambito del procedimento penale quando una persona viene sottoposta ad indagini e questa non nomina un proprio avvocato di fiducia; anche l’avvocato d’ufficio deve essere pagato dalla persona assistita, a meno che questa non abbia i requisiti per avvalersi del Gratuito Patrocinio: grazie a questo istituto se una persona non ha i mezzi per pagare le spese legali (sia di un giudizio penale, che civile, amministrativo ecc) queste spese sono pagate dallo Stato.

Quello che qui interessa è proprio la possibilità di avvalersi dell’istituto del Gratuito patrocinio, o meglio, del Patrocinio a spese dello stato. Le persone a basso reddito possono, infatti,  richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato,  al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi (L’istituto è regolato dagli artt. dal 74 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115); per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 10.628,16, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (importo aggiornato con d.m.del 20 Gennaio 2009)  non superiore ad € euro 11.528,41 (importo aggiornato con il Decreto Ministero Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/8/2015) non superiore ad euro 11.493,82 (importo aggiornato con il Decreto Ministero del 16/1/2018 Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28-2-2018). I moduli per la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, così come l’elenco degli avvocati che possono essere nominati, sono disponibili presso i tutti i consigli dell’ordine degli avvocati.

>>> Per ulteriori informazioni cliccare qui (Ministero della Giustizia)

>>> Per richiedere l’assistenza dello Studio Legale Falusi con patrocinio a spese dello stato clicca qui


Categoria: Avvocati, Famiglia, Separazione e DivorzioTag: coniugi, divorzio, gratuito patrocinio

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Commenti

  1. avv. falusi

    26 Maggio 2010 alle 00:36

    Per quanto riguarda il procedimento di separazione personali dei coniugi la possibilità di non avvalersi dell’assistenza dell’avvocato è pacifica. Discorso diverso va fatto per il divorzio, che è un procedimento che si svolge di fronte al collegio del Tribunale e che, andando ad incidere sullo stato civile delle persone, richiede maggior cautele. Per questa ragione sono solo alcuni i Tribunali che consentono di divorziare senza l’assistenza dell’avvocato, adottando una interpretazione delle legge che è tutt’oggi controversa.

    Rispondi
  2. laura bindi

    16 Maggio 2010 alle 23:13

    Per quanto mi risulta per il divorzio non è necessario avere l’assistenza di un avvocato. Molti tribunali (tra cui quello di Firenze e comunque l’elenco è reperibile in rete) consentono di divorziare (ovviamente in modo consensuale) semplicemente riempiendo un modulo (anche questo disponibile sul sito del tribunale, almeno per Firenze) che deve essere firmato da entrambi i coniugi e consegnato in tribunale, se poi si ribadiscono gli stessi accordi stabiliti dalla separazione è ancora più semplice. Successivamente si verrà chiamati davanti al giudice, come per la separazione.

    Rispondi

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