Buongiorno Avvocato!
Io e mio marito abbiamo stipulato qualche anno fa una convenzione matrimoniale avente ad oggetto la separazione dei beni; e’ ora possibile revocare tale separazione e ritornare allo stato d’origine cioe’ in comunione dei beni?
Grazie!
Barbara
Risposta: la convenzione matrimoniale è il contratto con cui i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale, e quindi o un regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale. Essa è displinata dagli art. 162-166 del codice civile. Per quello che qui interessa si riporta il testo degli art. 162 e 163 c.c.:
Art. 162 – Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche esser dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
163. Modifica delle convenzioni.
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico [c.c. 2699] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del giudice. L’omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio.
L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 10/4/1981 n. 142 in qualunque momento i coniugi possono liberamente, ovvero senza l’intervento del giudice, modificare le convenzioni tra loro stipulate successivamente a tale legge. Le nuove convenzioni devono essere stipulate sempre nella forma prescritta dall’art. 162 c.c. (atto pubblico); con una convenzione modificativa i coniugi possono cambiare o integrare gli elementi del precedente accordo, ovvero sostituire il regime patrimoniale con un’altra, diversa, regolamentazione. Si ritiene, infine, pur nel silenzio della legge, che l’art. 163 c.c. sia applicabile anche all’ipotesi di risoluzione consensuale di una precedente convenzione matrimoniale, in applicazione della regola generale in materia di contratti (1372 c.c.). Qualora i coniugi decidono di risolvere per mutuo consenso la convenzione matrimoniale, in difetto di altra, diversa, pattuizione, dovrà applicarsi (con effetto ex nunc) il regime legale di comunione dei beni. La risoluzione consensuale, inoltre, non può avere efficacia retroattiva.
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