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Assegno divorzile: quando non spetta e perché le somme vanno restituite

Ti trovi qui: Home / Famiglia / Assegno divorzile: quando non spetta e perché le somme vanno restituite

9 Febbraio 2026 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

1. Premessa

Con l’ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’assegno divorzile, ribadendo principi ormai consolidati ma spesso ancora fraintesi nella prassi giudiziaria e difensiva.
La pronuncia offre lo spunto per riflettere su tre profili centrali:

  • la funzione dell’assegno divorzile,
  • l’onere probatorio gravante sul coniuge richiedente,
  • la ripetibilità delle somme già corrisposte quando l’assegno risulti privo di presupposti ab origine.

2. Il caso concreto

Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile pari a 500 euro mensili, fondando la decisione prevalentemente sulla divergenza reddituale tra i coniugi.
La Corte d’appello di Bologna, adita dall’ex marito, riformava integralmente la sentenza, negando il diritto all’assegno e condannando la donna alla restituzione delle somme percepite dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Avverso tale decisione la ex moglie proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro:

  • l’erronea ammissibilità dell’appello;
  • la violazione dei criteri in materia di assegno divorzile;
  • l’illegittimità della restituzione delle somme già incassate.

3. La funzione dell’assegno divorzile secondo la Cassazione

La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire un principio ormai fermo: l’assegno divorzile non ha più funzione di riequilibrio del tenore di vita matrimoniale, ma svolge una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.

Ne deriva che:

  • la mera disparità di reddito non è sufficiente;
  • occorre accertare se lo squilibrio economico sia effetto delle scelte di vita familiare condivise, che abbiano comportato sacrifici professionali o reddituali per uno dei coniugi.

Nel caso di specie, la Corte d’appello – con valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione – ha escluso che la situazione economica della donna fosse riconducibile a rinunce lavorative effettuate nell’interesse della famiglia o del coniuge.

4. L’onere della prova grava sul coniuge richiedente

Elemento decisivo della pronuncia è il richiamo all’onere di allegazione e prova, che incombe integralmente sul coniuge che richiede l’assegno divorzile.

La Corte sottolinea come la ricorrente:

  • si sia limitata ad affermazioni generiche,
  • non abbia indicato né dimostrato il concreto pregiudizio economico derivante dalla scelta di un lavoro part-time,
  • non abbia provato che tale scelta fosse stata concordata né che avesse prodotto vantaggi per l’altro coniuge o per la famiglia.

In assenza di tali elementi, il giudice non può riconoscere alcuna funzione compensativa o perequativa all’assegno.

5. Nessuna funzione assistenziale “automatica”

La Cassazione esclude anche che, nel caso concreto, l’assegno potesse essere giustificato su base meramente assistenziale.
La donna, infatti:

  • svolgeva attività lavorativa;
  • percepiva un reddito annuo superiore a 20.000 euro;
  • era proprietaria dell’immobile di abitazione;
  • presentava un andamento reddituale in crescita.

Tali elementi hanno indotto la Corte a escludere una condizione di effettiva non autosufficienza economica.

6. Assegno di separazione e assegno divorzile: piani distinti

La sentenza chiarisce, ancora una volta, la netta distinzione tra:

  • assegno di mantenimento in sede di separazione, legato al tenore di vita matrimoniale e al permanere del vincolo;
  • assegno divorzile, fondato su criteri del tutto diversi.

Nessuna contraddizione, dunque, tra il precedente riconoscimento dell’assegno in separazione e la sua successiva esclusione in sede di divorzio.

7. La restituzione delle somme percepite

Di particolare interesse è il passaggio dedicato alla ripetibilità delle somme già versate.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione ribadisce che:

  • quando viene accertata l’insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno, opera la regola generale della condictio indebiti;
  • in tal caso, le somme versate sono integralmente ripetibili.

Nel caso esaminato, l’assegno divorzile è stato ritenuto non dovuto ab origine, con conseguente legittimità dell’ordine di restituzione a partire dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.

Resta invece fermo il diritto a trattenere quanto percepito a titolo di assegno di mantenimento da separazione, fino a quel momento.

8. Considerazioni conclusive

L’ordinanza in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai matura, che mira a:

  • contrastare automatismi nell’attribuzione dell’assegno divorzile;
  • valorizzare il principio di responsabilità individuale;
  • rafforzare il rigore probatorio a carico del coniuge richiedente.

Per operatori e difensori, la pronuncia rappresenta un monito chiaro:
l’assegno divorzile va costruito in giudizio con allegazioni puntuali e prove concrete, perché, in mancanza, non solo può essere negato, ma può anche comportare la restituzione delle somme già percepite.

Qui trovi il testo di Cassazione ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026

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Categoria: Famiglia, Separazione e DivorzioTag: assegno divorzile, assegno divorzio, restituzione assegno divorzio

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