
In caso di separazione o divorzio ed in presenza di figli minori o maggiorenni ancora dipendenti dai genitori il giudice è previsto di norma l’obbligo, a carico del genitore non affidatario o non collocatario, di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli. Questo contributo è finalizzato a garantire il sostentamento, l’istruzione, la salute e il benessere del minore, e la sua funzione è strettamente prioritaria e inderogabile.
Ma cosa può fare il genitore affidatario (o collocatario) quando l’altro non adempie al pagamento dell’assegno?
In questo articolo esaminiamo i principali strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per tutelare il diritto del minore al mantenimento.
Fondamento giuridico dell’obbligo di mantenimento
L’obbligo di mantenimento discende:
- dall’art. 30 Cost. (dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli),
- dagli artt. 147 e 148 c.c. (obbligo di contribuire in proporzione alle rispettive capacità economiche),
- e dalle condizioni contenute nel provvedimento di separazione o divorzio.
L’assegno è dovuto fino a quando il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza economica, salvo casi di colpevole inerzia.
Inadempimento: come tutelarsi
Quando il coniuge obbligato non versa l’assegno di mantenimento, il genitore beneficiario ha a disposizione vari strumenti sia civili che penali.
1. Pignoramento presso terzi
Lo strumento più efficace e diretto.
- Titolo esecutivo: la sentenza (o il decreto) che dispone l’assegno di mantenimento è già un titolo esecutivo.
- Procedura: si può avviare l’esecuzione forzata contro il patrimonio del debitore:
- stipendio,
- conto corrente,
- pensione,
- crediti verso terzi.
2. Ordine di pagamento diretto (art. 473-bis.37 C.p.c.)
Quando il coniuge obbligato è inadempiente anche per una sola mensilità, l’altro genitore, a cui spetta la corresponsione dell’assegna, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno direttamente al datore di lavoro del genitore obbligato.
Il datore di lavoro e’ tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello in cui e’ stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute
3. Denuncia (art. 570 bis c.p.)
Il mancato pagamento dell’assegno può costituire reato.
- L’art. 570 bis c.p. punisce il genitore che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di quanto stabilito a titolo di mantenimento”.
- La denuncia può essere sporta presso i Carabinieri, la Polizia o direttamente in Procura.
Attenzione: il reato si configura solo in presenza di dolo, cioè quando l’inadempimento non è giustificato da uno stato di oggettiva indigenza.
Documentazione utile da raccogliere
Per attivare le procedure sopra elencate, è opportuno predisporre:
- Copia della sentenza di separazione/divorzio o del verbale di omologa;
- Prova dell’inadempimento (estratti conto, solleciti inviati, PEC);
- Informazioni sul patrimonio o i redditi del coniuge inadempiente (banca, datore di lavoro, INPS).
Conclusione
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento non è una mera questione patrimoniale tra ex coniugi, ma una violazione dei diritti fondamentali del figlio. Il genitore che si trovi in questa situazione può e deve attivare tempestivamente i rimedi previsti dalla legge.
Una consulenza legale mirata è essenziale per valutare quale tra gli strumenti disponibili sia più rapido ed efficace, tenuto conto del profilo reddituale e patrimoniale del genitore inadempiente.
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