Sono la mamma di due bambine di 7 e di 3 anni , convivo attualmente con il padre delle bimbe ma vorrei allontanarmi dalla casa per i continui litigi con lui. Dovrei trasferire il lavoro (sono insegnante) e la residenza in un’altra città e regione (quasi 600 km)nella casa di mia proprietà dove abitano anche i miei genitori ma lui dice che chiederà l’affidamento dei figli e che io non avrò nessun diritto su di loro. Come mi devo comportare? Cosa prevede la legge?Grazie
Caterina
Risposta: non è affatto vero che tu possa perdere “i diritti” sui Tuoi figli.
Il contrasto esistente tra i genitori sull’affidamento dei figli naturali minori può essere risolto rivolgendosi al Tribunale per minorenni. Spetta, infatti, al Tribunale per i minorenni conoscere della domanda, relativa sia all’affidamento che al mantenimento dei figli naturali, in base all’art.4, comma 2, della legge 54/2006 che prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Ciascun genitore può rivolgersi al Tribunale in questione. Il mio consiglio è presentare quanto prima un ricorso al Tribunale affinché stabilisca modalità e forme dell’affidamento dei figli.
Quanto all’affidamento dei figli va aggiunto che l’art. 155 del codice civile, come modificato dalla legge n. 54/2006, stabilisce che in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
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