Salve Avv. Falusi
Avrei una domanda da porle credendo possa essere di interesse comune.
– Ho affittato un appartamento con 2 camere da letto a inizio Ottobre 2009 presso un’agenzia immobiliare.
– Ad oggi, 25 Novembre 2009, verifico problemi di umidità/condensa nelle camere da letto esposte sull’esterno dell’edificio.
– Muffa estesa dal soffitto fino a terra in una camera e muffa estesa nella parte bassa di una parete nell’altra camera.
– L’appartamento affittato è al 2piano di 2 conpreso piano terra.
– Lateralmente all’edificio vi è uno stabile di 1 piano quindi le camere dell’appartamento preso in affitto non sono circondate da altri edifici.
– Inizialmente tali problemi non erano evidenti perchè erano coperti da armadi pesanti e tinteggiatura.
– La tinteggiatura è stata giudicata di bassa qualità indicata per fondo scala o cantine.
– La tinteggiatura era stata eseguita SOLO nelle parti con problemi di muffa (pittura bianca marcata nelle parti ora danneggiate).
– Accorgimenti che inizialmente non erano evidenti perchè l’appartamento è stato visto nel periodo caldo di fine Settembre 2009.
– L’agenzia mi ha dato l’appartamento dicendomi che era in condizioni idonee per quanto riguarda la tinteggiatura e altro.
Premetto che ho letto con interesse i casi “appartamento invaso dall’umidità” e “Muffa e umidità nell’appartamento locato.” le domando:
– Posso citare l’agenzia immobiliare per danni avendomi presentato un appartamento con problemi di umidità, camuffati da tinteggiatura/armadi e presenti da almeno un anno?
– Le confermo da almeno un anno perché spostando gli armadi ho trovato nella parte bassa CD e piccoli pupazzetti tipo edicola per bambini appartenenti al vecchio coinquilino sposato e con figli di bassa età.
Cordiali saluti e grazie del servizio che ci dedica.
Ivan
Risposta: la ringrazio innanzi tutto per l’apprezzamento. Per quanto riguarda la domanda posso dire che l’eventuale azione di responsabilità per i vizi presenti nell’immobile deve essere esercitata nei confronti del locatore. A mio avviso l’agenzia incaricata della mediazione immobiliare non potrà essere coinvolta nell’azione di responsabilità, a meno che non si riesca a dimostrare che il mediatore era a conoscenza dei gravi vizi presenti nell’immobile e non ha riferito la circostanza al futuro conduttore. Infatti, il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione delle parti, che comprende l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili, con la comune diligenza che si richiede al mediatore, in quanto figura professionale disciplinata dal codice civile e dalla legge n° 39 del 1989. Nel caso di specie mi sembra difficile dimostrare che il mediatore era ha conoscenza dei vizi.
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