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Responsabilità del costruttore per gravi difetti sull’immobile e fallimento

Ti trovi qui: Home / Contratti / Responsabilità del costruttore per gravi difetti sull’immobile e fallimento

28 Ottobre 2008 //  by Simone Falusi//  Lascia un commento

Gentilissimo Avvocato, mi chiamo Luca ho 35 anni e dal 2001 sono proprietario di un appartamento sito in un condominio formato da sei unità. Le domande che vorrei porli sono le seguenti:
1-Da qualche tempo ci sono delle infiltrazioni di acqua nel soffitto dell’ultimo piano che purtroppo sprovvisto di tegole ma comunque coinbentato, la ditta costruttrice è tenuta alla riparazione dell’infiltrazione ?
2-La stessa ditta ha dichiarato fallimento nel 2002 che diritti abbiamo noi condomini sulla stessa per fare eseguire i lavori necessari?
Grazie della disponibilità.
Luca (via email)

Risposta tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico del costruttore-venditore la garanzia prevista dall’art. 1669 codice civile ci rientrano anche le infiltrazioni di acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione poiché incidono sulla funzionalità dell’opera menomandone il godimento (Cassazione civile 8 gennaio 2000 n. 117; Cassazione civile , sez. II, 04 novembre 2005, n. 21351). La garanzia è dovuta se i gravi difetti in questione si manifestano nel corso di dieci anni dall’ultimazione dell’opera. La denunzia dei difetti deve essere fatta al costruttore entro 1 anno dalla scoperta ed il diritto dell’acquirente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Purtroppo, anche se i termini previsti dall’art. 1669 c.c. fossero stati rispettati, l’intervenuto fallimento del costruttore di fatto esclude la possibilità di agire nei confronti della impresa fallita per eseguire i lavori necessari.

Categoria: Contratti, Proprietà e CondominioTag: costruttore, immobile, Proprietà, Vizi e difetti

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