Racconto il fatto. Tempo fa ho ricevuto una lettera dal proprietario del magazzino che sta sotto la mia abitazione il quale lamentava che, a seguito di lavori di installazione di una vasca da bagno da me eseguiti, nel suo locale si sarebbero verificate delle infiltrazioni. Mi ha chiamato in giudizio ed il mio avvocato ha chiamato, a sua volta, la ditta che mi aveva installato la vasca. Il giudice mi ha condannato in quanto ha ritenuto prescritta l’azione di garanzia nei confronti della ditta. Questa sentenza non mi pare giusta. Potrebbe darmi il suo parere?
Risposta: quando hai incaricato la ditta di installare la vasca da bagno hai concluso un contratto di appalto. Ebbene le norme sull’appalto prevedono che l’appaltatore (la ditta) è, di norma, tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera. Questo significa che se l’appaltatore non fa bene il suo lavoro tu puoi chiedere alla ditta di eliminare i vizi o le difformità dell’opera oppure una riduzione del prezzo oltreché di risarcire i danni subiti. Tuttavia perché questa garanzia operi, occorre rispettare termini rigorosi: l’art. 1667 cod. civ. (1) prevede infatti che il committente deve denunciare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, e questo è un termine di decadenza: ciò implica che una volta che il termine è decorso senza che io abbia segnalato all’appaltatore la presenza di vizi o difformità, non posso più avvalermi della garanzia. L’art. 1667 c.c. prevede poi un ulteriore termine di prescrizione dell’azione: una volta segnalato nei 60 giorni dalla scoperta il vizio o la difformità dell’opera, il committente dovrà agire in giudizio contro l’appaltatore entro 2 anni dalla consegna dell’opera.
Nel caso in questione penso che il giudice ha respinto la tua domanda nei confronti dell’impresa appaltatrice in quanto la segnalazione a quest’ultima dell’errata installazione della vasca da bagno è avvenuta dopo che era decorso il termine di 60 giorni (decorrente da quando hai scoperto l’esistenza delle infiltrazioni). Se così è il giudice non ha fatto altro che applicare la legge….dura lex…
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1) Art. 1667 cod. civ.:“1. L’ appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’ opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’ opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’ appaltatore.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’ appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’ appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
3. L’ azione contro l’ appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’ opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”
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