Salve giorno 18 marzo 2009 mi hanno rubato l’auto una fiat punto nuova immatricolata nel 2006, devo ancora pagare delle rate, nel parcheggio dell’università, premetto che l’auto era assicurata al furto, quindi mi chiedo se posso chiedere un risarcimento alla società che gestisce il parcheggio, visto che paghiamo 70 cent con un apposito tagliando che viene fornito al momento dell’ingresso da un addetto al servizio, e visto che è riservato a studenti e docenti, e oltretutto è presente una società di vigilante che gira dalle 08:00 alle 20:00, nel parcheggio si entra tramite un cancello che è sempre aperto che costituisce sia l’entrata che l’uscita, ci sono delle sbarre ma sono sempre alzate, nei cartelli c’è scritto parcheggio riservato a studenti e docenti esporre il proprio taglianto sul parabrezza con annesso libretto universitario o tessera docente.Il parcheggio è tutto recintato, ripeto le uniche vie d’accesso sono i cancelli che servono per accedere o per uscire. Secondo un Vostro parere è possibile richiedere un risarcimento danni e morali per il furto?Ho visto la sentenza della Cassazione riguardo lo stesso argomento è dava parere favorevole al proprietario dell’auto!!Prego mandatemi ulteriori lucidazioni!!
Dopo aver lasciato l’auto in un parcheggio a pagamento, leggi il cartello: “La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi nell’auto né dei danni che la stessa possa subire”. Una scritta che fa paura. Ora la Cassazione ha stabilito,
con sentenza 5837/07, che in caso di danni o furti di mezzi custoditi in un parcheggio privato, anche se il gestore ha esposto cartelli di esclusione di ogni responsabilità da parte sua, il proprietario dell’auto va rimborsato.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato il padrone di un garage a risarcire con 7.000 euro il padrone di un’auto rubata in sosta.
“L’offerta di prestazione del parcheggio – per i giudici – cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio che escludano un obbligo di custodia poiché – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente”.
E quei cartelli minacciosi “se la rubano, cavoli vostri”? Non valgono. Trattasi “di clausole onerose assolutamente nulle”.
Conclusione: se subisci un danno o un furto, e il parcheggiatore non ti vuole dare un euro, va’ dal Giudice di pace e fa’ ricorso citando quella sentenza.
Grazie
Risposta: il contratto di parcheggio di autovetture in un area recintata e protetta è ritenuto un contratto atipico, la cui disciplina deve essere ricavata dalle norme sul deposito, e scopo del deposito la conservazione della cosa. Il gestore del parcheggio è quindi obbligato a risarire i danni se la vettura depositata viene sottratta oppurre danneggiata e se egli non fornisce la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento.
La Cassazione peraltro ha avuto modo di precisare che il contratto di pacheggio non può essere equiparato semplicemente alla locazione d’area di sosta, poichè l’obbligazione principale del parcheggiatore è certamente quella di custodire l’autovettura che il cliente lascia nel parcheggio proprio per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i possibili rischi relativi alla mancanza di un custode. In realtà non è il titolare del parcheggio che consegna l’area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di locazione), ma esattamente il contrario: è il cliente che consegna la sua automobile al predetto titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla.
La circostanza, spesso indicata dai gestori del parcheggio per cercare di sottrarsi allaloro resposabilità, che in un parcheggio vengano esposti dei cartelli del tipo “la direzione non risponde dei danni o dei furti”, e quindi che esiste un regolamento che esclude la responsabilità per eventuali furti o danni, è irrilevante. Questo tipo di clausola limitativa delle obbligazioni tipiche del depositario, deve considerarsi vessatoria, e perciò inefficace se non specificamente approvata per iscritto.
In conclusione, il gestore del parcheggio ha l’obbligo di custodire e, al termine della sosta, restituire la vettura; se non lo fa, perchè la vettura è stata oggetto di furto, ne deve rispondere. Allo stesso modo rispode dei danni subiti dal veicolo in sosta.
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